rotate-mobile
Cronaca

Nomine illegittime, scoppia la guerra in tribunale tra Comuni e Gal Trasimeno-Orvietano

Secondo i sindaci di Panicale, Parrano e Piegaro la riunione si sarebbe svolta violando le norma anti Covid-19 e senza tener conto del rinvio deciso dal presidente del consiglio direttivo

La riunione “clandestina” in tempi di Covid-19 fa scatenare la guerra in aula tra Comuni e Gal.

I Comuni di Panicale, Parrano e Piegaro portano in tribunale l’associazione Gruppo azione locale Trasimeno-Orvietano e chiedono l’annullamento, con sospensione cautelare, della deliberazione dell’assemblea del 20 ottobre 2020, con la quale è stato nominato il consiglio direttivo del Gal e “di tutti gli atti ad essa presupposti, conseguenti o, comunque, connessi”. Il Tribunale amministrativo valuta la richiesta e rimanda tutto al giudice civile.

I sindaci dei Comuni di Panicale, Parrano e Piegaro hanno impugnato la nomina dei dei membri del consiglio direttivo del Gal sostenendo che la riunione “non avrebbe potuto tenersi in quanto la relativa adunanza era stata rinviata dal presidente del consiglio direttivo, organo titolare del potere di convocazione, in ottemperanza alle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19”. La delibera “sarebbe da ritenersi invalida per l’irregolarità della costituzione dell’organo deliberante, riunitosi nonostante il rinvio disposto dal presidente, e, comunque, perché la partecipazione dei Comuni ricorrenti sarebbe stata impedita” dal rinvio deciso dai vertici del consiglio direttivo.

Il Gal si oppone ed eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e il fatto che “la delibera impugnata non avrebbe effetti lesivi giuridicamente rilevanti per i Comuni ricorrenti”. Respingendo, altresì, l’accusa di aver violato le norme anti Covid-19, visto che la riunione “da remoto” era “solo fortemente raccomandata per le riunioni private, con conseguenti validità della costituzione dell’organo assembleare del Gal e legittimità della deliberazione da esso assunta”.

I giudici amministrativi hanno ritenuta fondata l’eccezione sul difetto di giurisdizione in quanto il Gal è un insieme di interessi pubblici e privati, con una “configurazione di soggetto collettivo di diritto privato a partecipazione pubblica necessaria e minoritaria”. Da cui discendono le norme che disciplinano l sedi in cui redimere contrasti e vertenze, cioè il giudice civile.

Il ricorso dei Comuni di Panicale, Parrano e Piegaro, quindi, “deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la potestas iudicandi al giudice ordinario, dinnanzi al quale la causa potrà essere riproposta” nei termini di legge.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Nomine illegittime, scoppia la guerra in tribunale tra Comuni e Gal Trasimeno-Orvietano

PerugiaToday è in caricamento