Ruba la telecamera al poliziotto alla fine di Frosinone-Perugia: tifoso condannato
Dall'originaria accusa di rapina, si è passati a quella di furto, confermata in Cassazione
Strappa dalle mani di un poliziotto la telecamera per le riprese di servizio al termine di una partita di calcio e finisce sotto processo, prima per rapina e poi per furto.
L’imputato, un tifoso del Perugia, era finito sotto processo perché “abbandonatosi, sul terreno di gioco dopo la fine della gara con il Frosinone , ai festeggiamenti per la promozione della squadra di calcio del Perugia (nel 2014, ndr), avrebbe carpito dalle mani dell'agente di polizia in borghese ..., la telecamera con cui quest'ultimo stava filmando l'evoluzione dell'invasione di campo, solo per lanciarla contro la recinzione del settore in cui si trovavano i tifosi ospiti e, dunque, per danneggiarla e non per rubarla”.
I giudici di primo grado e di appello lo avevano condannato riqualificando il reato da rapina a furto. Con il ricorso in Cassazione si chiedeva l’annullamento della sentenza in quanto l’imputato “non si sarebbe avveduto della veste soggettiva della persona alla quale aveva sottratto la telecamera perché quest'ultima, pur avendo esposto sul petto una placca della Polizia di Stato, non era agevolmente riconoscibile, soprattutto nella concitazione del momento”.
Per i giudici romani il ricorso è infondato in quanto l’agente “recava, ben visibile sul petto e di inequivocabile percettibilità, la placca di riconoscimento della Polizia di Stato” e l’imputato con “azione fulminea, svolta senza soluzione di continuità” gli avrebbe “strappato dalle mani la telecamera nel corso delle operazioni di servizio”, scagliandola “contro la recinzione del campo e, subito dopo, se ne è impossessato, fuggendo”. Non solo, l’imputato “non ha perseguito una generica finalità di deteriorare il bene o di trarne (solo) un qualsiasi occasionale vantaggio, ma l'ha sottratto e ne ha perfezionato l'impossessamento nascondendolo nell'alloggio della compagna”. Da qui il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese.