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Cronaca

Lascia l'impronta di un dito sulla portiera dell'auto rubata, condannato per ricettazione

Due anni in primo e secondo grado, la Cassazione: "Una singola impronta digitale significa solo che ha toccato la macchina" e annulla tutto

L’impronta di un dito della mano sul montante della portiera non basta per condannare per ricettazione l’imputato. Era questa la tesi difensiva del legale di un albanese condannato per ricettazione, appunto, di un’auto rubata e abbandonata in un parcheggio durante un inseguimento delle forze dell’ordine. Tesi accolta dalla Cassazione che ha annullato la condanna a due anni.

Secondo il legale dell’imputato “l'attribuzione dell'impronta dell'imputato, per come e dove reperita (montante esterno lato passeggero della vettura) proverebbe la probabilità che l'imputato abbia avuto un mero, fugace contatto con il veicolo e non già una stabile detenzione, protrattasi per un apprezzabile lasso temporale”. L’impronta, inoltre, non “proverebbe che l'imputato abbia avuto la consapevolezza della provenienza furtiva della Mercedes”.

Il 16 giugno 2010 una pattuglia della Polizia stradale “aveva intercettato un'autovettura Mercedes classe A con tre persone a bordo, le quali, alla vista degli agenti, avevano proseguito velocemente la marcia, effettuando manovre a zig zag per eludere il controllo, fino a che erano entrate in un'area di cantiere e si erano date alla fuga, abbandonando il veicolo”.

Dagli accertamenti era emersa solo un’impronta digitale “presente sul montante destro dell'autovettura, ritenuta molto recente e riferibile all'imputato”. In Tribunale e in appello era arrivata la condanna “per il delitto di ricettazione”. Per i giudici di Cassazione, invece, “il rinvenimento di una sua impronta digitale sul montante destro dell'autovettura”, proprio perché trovato sulla carrozzeria, non prova “che il ricorrente fosse a bordo dell'autovettura e fosse una delle tre persone, non identificate, che si sono date alla fuga, alla vista della pattuglia della Polizia stradale”.

Potrebbe, invece, essere il frutto di “un occasionale contatto dell'imputato con l'autovettura, ma non può ritenersi idoneo a provare al di là di ogni ragionevole dubbio il collegamento del medesimo imputato con il delitto di ricettazione contestatogli”.

Da qui l’annullamento, senza rinvio, della sentenza di condanna, con assoluzione per non avere commesso il fatto.

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