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Martedì, 23 Aprile 2024
Cronaca Giano dell'Umbria

Frigolandia perde ancora, il Tar dà ragione al Comune di Giano dell’Umbria: lo sgombero è legittimo

Per i magistrati amministrativi va considerato "l’interesse pubblico alla riacquisizione del compendio" ai fini di "un intervento di riqualificazione ambientale"

Frigolandia perde ancora, il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria dà ragione al Comune di Giano dell’Umbria: lo sgombero è legittimo.

La società Frigolandia, difesa dagli avvocati Alessandra Fagotti e Camillo Franceschini, ha presentato ricorso contro il Comune di Giano dell’Umbria, difeso dall’avvocato Mirco Ricci, chiedendo l’annullamento di tutti gli atti che hanno portato all’ordine di sgombero dell’area del “complesso turistico di proprietà comunale denominato ‘la Colonia’ in località Montecerreto di Giano dell’Umbria, avente ad oggetto la realizzazione di una città immaginaria dell’arte e della creatività, laboratorio per attività pubblicistica e produzione artistica, nonché luogo di accoglienza e di turismo culturale”, ritenendo che “il complesso in questione appartenga al patrimonio indisponibile comunale e che la convenzione sarebbe scaduta nel 2015, con conseguente occupazione sine titulo dei beni oggetto della predetta convenzione”.

Secondo Frigolandia c’è una palese “contraddittorietà tra l’ordinanza di sgombero” e la delibera che prevede la sottoscrizione della convenzione tra Frigolandia e il Comune di Giano dell’Umbria “in cui è stato espressamente previsto il rinnovo automatico della convenzione per almeno tre volte, agli stessi patti e condizioni e indicando puntualmente sia le modalità che il canone e riservando la facoltà di recesso unicamente al concessionario, con almeno 12 mesi di anticipo”.

Per i giudici amministrativi, però, non si ravvisa “alcuna contraddittorietà tra l’ordinanza di sgombero e la delibera comunale” con il “preteso rinnovo automatico della concessione, deponendo in senso contrario il dato letterale della relativa clausola, contemplante invero la possibilità di altri tre rinnovi automatici e dunque la facoltà per l’amministrazione di manifestare, allo spirare del termine decennale di validità della concessione medesima, la propria volontà di non procedere al suo rinnovo”. Cosa avvenuta e che produce l’effetto di far cessare l’atto di concessione.

Ne consegue che non “può sostenersi che l’ordinanza di sgombero si baserebbe su presupposti errati quali la natura indisponibile del compendio in questione, invero comprovata ex actis dall’inventario annuale ove detto complesso risulta censito ... come bene indisponibile dal 1996”. Pesa, inoltre, “l’interesse pubblico alla riacquisizione del compendio” con “un intervento di riqualificazione del citato compendio immobiliare, al fine di restituire allo stesso la sua natura di rifugio escursionistico e posto tappa trekking, rivalutandone appunto la funzione di pubblico utilizzo”.

Considerazioni che “impongono il rigetto del ricorso unitamente alla connessa istanza istruttoria”, con spese compensate tra le parti.

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