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Cronaca Assisi

Fonderia di Assisi, il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria annulla l’ordinanza “anti puzza” del Comune

I giudici amministrativi ritengono che i rilevamenti di Asl e Arpa non riportano pericoli per ambiente e salute dei cittadini tali da giustificare l'intervento del sindaco di Assisi

Fonderia di Assisi, il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria annulla l’ordinanza “anti puzza” del Comune.

Il Comune di Assisi aveva emesso l’ordinanza “Molestie olfattive Fonderie di Assisi S.p.A.” ad agosto del 2021, dopo un periodo di monitoraggio svolto dall’Asl e dall’Arpa (“Rilevamento qualità dell'aria in località di Santa Maria degli Angeli – Assisi Settembre 2020 - Maggio 2021”).

Contro questa decisione la società aveva fatto ricorso al Tar, difesa dall'avvocato Chiara Fiore, contro il Comune di Assisi, difeso dall'avvocato Massimo Marcucci, l’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, difesa dall'avvocato Vincenzo Bioli, e l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, difesa dall'avvocato Carlo Orlando, chiedendo l'annullamento di tutti gli atti collegati.

Il 16 giugno 2021 l’Azienda USL Umbria 1 comunicava alla fonderia che nel corso del sopralluogo, effettuato a seguito di “segnalazioni di sensazioni odorigene sgradevoli ricevute dal sindaco dai cittadini residenti in prossimità dell’impianto”, veniva evidenziata la presenza di “sensazione olfattiva sgradevole di combustione metallica nell’aria” la quale “si modificava in relazione alla direzione del vento e si attenuava progressivamente allontanandosi da tale area fino a scomparire a distanza di 100-150 metri” e ritenuta “estranea ad altre fonti di inquinamento identificabili al momento ed aldilà di più accurate valutazioni in ordine al rispetto dei limiti emissivi dell’azienda e/o del rapporto tra qualità dell’aria e salute della popolazione” e ritenuto che tale sensazione olfattiva venisse a “configurare un fattore di sicura compromissione del benessere della popolazione interessata”, la AUSL invitava la fonderia a presentare un programma di misure da adottare per ridurre il disagio dei residenti.

La società riferiva “in merito alle tipologie di misure adottate ed in corso di adozione”, come “l’installazione di un impianto denominato “Evaporatore” da porre a servizio dell’impianto E60 di abbattimento dei fumi derivanti dal processo di colata dell’acciaio”, che avrebbe dovuto “consentire di ridurre in modo considerevole la presenza di molecole fortemente odorigene, quali i fenoli, all’interno del liquido di abbattimento delle emissioni perché quest’ultimo verrebbe continuamente rigenerato assicurando la massima efficacia per l’abbattimento nello scrubber delle molecole polari che caratterizzano lo spettro dei SOV emessi dall’impianto”.

Le segnalazioni continuavano e il sindaco di Assisi decideva per l’ordinanza “a fini di tutela della salute collettiva, atteso che “nelle postazioni di rilevamento delle sostanze organiche volatili monitorate (acroleina, acetaldeide, benzaldeide, butanale, formaldeide, propanale), per alcune di dette sostanze (acetaldeide, acroleina) si è assistito ad un superamento delle soglie olfattive indicate da ARPA”.

Tra le imposizioni quella di “rimuovere alla fonte (materia prima, processo di origine…) dette sostanze dal ciclo produttivo” e “allestire sistemi di abbattimento e/o aspirazione con successiva filtrazione, situati nei punti di liberazione di dette sostanze, tali da impedire che all’esterno dell’insediamento produttivo si producano concentrazioni aeree superiori a quelle definite da ARPA come soglia di rilevamento olfattivo”, predisporre “un sistema di monitoraggio esterno delle sostanze volatili in questione, posto in prossimità del perimetro esterno (muro di cinta) dell’azienda stessa, con trasmissione settimanale dei risultati alla scrivente ASL ed all’ARPA”.

7. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto costituiscono sviluppo di una medesima censura relativa al difetto dei presupposti di cui agli artt. 50, comma 5 e 54 d.lgs. 267 del 2000 per l’adozione di un provvedimento contingibile e urgente da parte del Sindaco di Assisi.

Per i giudici amministrativi, però, “nel caso in esame dal provvedimento sindacale gravato e dagli atti nello stesso richiamati non risulta emergere alcuna situazione di emergenza sanitaria o pericolo attuale e imminente per la salute e l’incolumità pubblica”. È la stessa Arpa ad indicare come “valori di buona qualità dell’aria per i parametri ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, ozono e benzene i cui indici sono al di sotto delle soglie di valutazione inferiori”. Identica valutazione “per quanto riguarda il parametro Particolato PM10 le medie da settembre 2020 a maggio 2021 sono comprese tra la soglia di valutazione superiore e la soglia di valutazione inferiore, con 22 superamenti per il PM10 del limite delle medie giornaliere” e stesso risultato per PM2.5. Per quanto riguarda “i microinquinanti non si evidenziano criticità nel periodo settembre-dicembre 2020 nelle concentrazioni di metalli pesanti, con valori confrontabili con altre realtà regionali non influenzati da attività industriali, e con variabilità tra i tre punti molto contenute”.

Le concentrazioni rilevate di Acroleina e Acetaldeide sono al di sopra della soglia olfattiva, “ma molto al di sotto delle concentrazioni considerate tossiche”.

In definitiva, le rilevazioni effettuate da ARPA, pur evidenziando la percepibilità delle richiamate sostanze, non evidenziano alcuna situazione di pericolo per l’ambiente, la salute o la pubblica incolumità tale da giustificare l’ordinanza del sindaco.

Da qui l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell’ordinanza del sindaco di Assisi.

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