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Cronaca Foligno

Foligno, pazienti indirizzati all'officina ortopedica di amici: per i giudici non c'è danno erariale

Per i magistrati contabili si è trattato di soli tre casi e l'Usl avrebbe comunque dovuto pagare protesi e carrozzine

La Procura contabile dell’Umbria ha citato in giudizio un fisioterapista della Ausl 2, in servizio presso la struttura ospedaliera di Foligno, contestando un danno erariale di migliaia di euro per aver indirizzato “i familiari dei pazienti ricoverati presso la struttura ospedaliera in cui lavorava, con costo a carico del Servizio Sanitario Nazionale, presso una determinata officina ortopedica, ubicata in Città di Castello e, a scapito di quella più vicina al polo ospedaliero”.

Le denuncia era partita proprio dal titolare dell’officina ortopedica più vicina all’ospedale quando aveva notato che alcuni pazienti non si rifornivano da questa. Secondo la Procura contabile “i pazienti venivano, quindi, sistematicamente indirizzati dal ... presso un certo fornitore, peraltro fuori provincia, senza garantire effettivamente il loro diritto di libera a cui rivolgersi”. Il presidio sanitario (stampelle, carrozzine, tutori e altro) “non veniva identificato, come richiesto dalla legge, soltanto mediante il codice del nomenclatore tariffario, ma anche con riferimento ad una specifica marca o ditta produttrice, in violazione di quanto stabilito dal menzionato riferimento normativo”.

Per la Procura contabile il fisioterapista avrebbe firmato la prescrizione medica necessaria, consigliando agli acquirenti un particolare tipo di presidio di una certa marca, avvisandoli al contempo che esso era commercializzato soltanto dalla ortopedia sanitaria” alle quali avrebbe indirizzato i pazienti.

La Procura contabile ha contestato al fisioterapista “una responsabilità dolosa, in via esclusiva per aver arrecato un danno erariale alla Usl Umbria 2 di 6.129,53 euro”.

Dalla vicenda era scaturito anche un giudizio penale, conclusosi con l’assoluzione del fisioterapista.

I giudici contabili hanno ritenuto che “si trattava di spese che la USL avrebbe comunque dovuto sostenere in qualunque officina ortopedica e anche considerato che la spesa effettuata officina ... era, comunque, rimasta contenuta entro i limiti di prezzo massimi previsti” dalla legge e che “soltanto alcuni degli acquisti effettuati da soli due pazienti (numero molto limitato rispetto alla pluralità molto più ampia probabilmente superiore ai sessanta di casi trattati

dal convenuto come fisioterapista)”, decidendo per il proscioglimento del fisioterapista, difeso dall’avvocato Silvia Stancati.

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