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Cronaca

Fa strage di animali protetti: via armi, munizioni e licenza di caccia

Il cacciatore ha fatto ricorso al Tar, ma ha perso ed è stato condannato a pagare anche le spese processuali

Fa strage di animali protetti: via armi, munizioni e licenza di caccia. L’ordine del Prefetto è, però, ingiusto per un perugino privato del suo diritto di andare a caccia e possedere un fucile. Così si è rivolto al Tribunale amministrativo regionale per annulla l’ordine del Prefetto. Richiesta respinta e condanna a pagare duemila euro di spese processuali.

L’uomo, assistito dall’avvocato Monica Benedetti, ha chiesto l’annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Perugia che prevedeva il divieto di detenzione di armi e munizioni “per accertato abuso delle armi in suo possesso per abbattimento di specie protetta” (pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon); lepre bianca (Lepus timidus)) con conseguente processo penale.

Secondo l’uomo la decisione del Prefetto sarebbe ingiusta perché “avrebbe illegittimamente parificato ad una pronuncia di condanna la sentenza di non luogo a procedere per decorso dei termini di prescrizione in ordine all’episodio che ha dato luogo al divieto in contestazione” e “nel provvedimento impugnato non vi sarebbe alcun riferimento alla personalità ed al comportamento del ricorrente dal momento del rilascio per la prima volta del porto d’armi” e perché nei confronti di un cacciatore amico, incappato nello stesso reato, non si è proceduto alla “revoca del porto d’armi”.

Per i giudici amministrativi “il ricorso è infondato e va respinto” perché “nel nostro ordinamento, l’autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie” e la richiesta di porto d’armi presuppone che “l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica”.

Secondo i giudici del Tar “la revoca o il diniego dell’autorizzazione sono pertanto frutto di una scelta e di una valutazione ampiamente discrezionale” da parte del Prefetto qualora ravvisi “la non completa affidabilità all’uso” delle armi. E nel caso portato in giudizio “appare incontestabile che il ricorrente abbia posto in essere un comportamento che ne appalesi la non completa affidabilità in ordine all’uso delle armi, a prescindere dalla condotta antecedentemente posta in essere e dalle conseguenze penali che ne sono conseguite”.

Bene ha fatto nel togliere le armi, secondo i giudici, il Prefetto “sulla base di un giudizio probabilistico di alto affidamento circa il corretto uso delle armi, che la condotta posta in essere dal ricorrente non possa scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica” a carico dell’uomo.

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