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Cronaca

"Dammi 100mila euro oppure dico che facevi evadere dai domiciliari la tua ragazza": condannato per estorsione

Se l'uomo non avesse pagato l'avrebbe "picchiato e poi ucciso". Condannata anche la ex in quanto complice

“Dammi 100mila euro sennò dico che aiutatavi la tua ragazza a evadere dai domiciliari e se non me li dai ti picchio e ti uccido”.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 5 anni e 516 euro di multa per un uomo, un 43enne campano, ma residente a Perugia, difeso dagli avvocati Pasquale Perticaro e Vincenzo Perrone, per estorsione nei confronti di un perugino che aveva avuto una relazione affettiva con la sua compagna. Anche la donna è stata condannata come coimputata in altro giudizio.

Secondo l’accusa i due, “in concorso tra loro” e mediante “atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso” avrebbero costretto la persona offesa, costituitasi parte civile tramite l’avvocato Guido Bacino, a corrispondere denaro contante “tra 5 e 10mila euro, fino alla cifra di 100mila euro, mediante reiterate minacce poste in essere dall’imputato” che avrebbe detto all’uomo che l’avrebbe denunciato per favoreggiamento nell’evasione della donna e poi “ti picchio e ti ammazzo”.

La difesa ha ribadito le numerose contraddizioni nelle testimonianze, la mancata acquisizione dei tabulati e il fatto che l’accusa si basasse sui messaggi inviati alla persona offesa, ma quei messaggi sarebbero stati scritti in un italiano approssimativo, frutto solo dell’iniziativa della coimputata, straniera.

Gli avvocati difensori hanno sostenuto l’illogicità di “avere escluso - affermando che si trattava di lessico conforme agli standard della messaggistica istantanea - che la messaggistica partita dal telefono dell'imputato fosse attribuibile alla coimputata, tenuto conto che si trattava di messaggi redatti con lo stesso stile grafico e con gli stessi errori di scrittura, dovuti alla mancata conoscenza della lingua italiana, di quelli che erano stati inviati alla persona offesa da quest'ultima”.

Non sarebbero state considerate le dichiarazioni di “testi di polizia giudiziaria che avevano escluso di avere captato telefonate del ricorrente dirette alla persona offesa (a differenza invece della coimputata) ed avevano riferito la messaggistica - anche quella partita dall'utenza intestata al ricorrente - alla coimputata, per come avvalorato anche dal fatto che i telefonini da cui erano partiti i messaggi (le cui schede erano intestate una alla coimputata e l'altra al ricorrente), era stato eseguito nei confronti di quest'ultima”.

Per i giudici della Cassazione il ricorso è fondato solo agli effetti civili del risarcimento, mentre per quanto riguarda i messaggi appare chiaro che siano stati inviati dalla coimputata, ma “risultano chiaramente e testualmente evocativi della presenza del complice, per come anche confermato dalla stessa prospettazione difensiva della coimputata, la quale ha sostenuto di essere stata uno strumento nelle mani del ricorrente”. Confermata, quindi, la condanna per l’imputato.

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