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Cronaca

Espulso prima dell'udienza per decidere sulla concessione della protezione umanitaria: decisione annullata dalla Cassazione

Il cittadino straniero lamentava anche la mancata traduzione dei documenti nel dialetto parlato nella sua provincia di nascita in Gambia

Espulso dall’Italia in quanto irregolare, ricorre in Cassazione e vince: non tanto con il motivo della mancata traduzione dei documenti nel dialetto della provincia natia in Gambia, ma perché il provvedimento di espulsione è stato convalidato prima della decisione sulla concessione della protezione internazionale.

Il giudice di pace di Perugia ha respinto l’opposizione proposta dal cittadino gambiano, difeso dall’avvocato Anna Lombardi Baiardini, contro il decreto prefettizio di espulsione con accompagnamento alla frontiera mediante forza pubblica in quanto lo straniero era irregolarmente presente nel territorio italiano.

Il giudice di Pace ha ritenuto legittimo il provvedimento dopo che la Commissione territoriale con decisione confermata sia dal Tribunale sia dalla Corte di appello avevano rigettato la richiesta di protezione internazionale. Il giudice onorario perugino aveva anche rilevato “che il decreto di espulsione era stato tradotto nelle lingue francese, araba ed inglese (quest’ultima lingua ufficiale del Gambia) non essendo disponibile un traduttore per i tanti dialetti parlati”.

Il gambiano ha presentato ricorso in Cassazione contestando proprio il mancato annullamento del decreto di espulsione perché “non tradotto nella lingua madre del ricorrente” e perché non erano ancora scaduti i termini per impugnare “il provvedimento della Commissione Territoriale che, nello stesso giorno della notifica del decreto espulsivo, aveva dichiarato inammissibile la domanda reiterata di protezione internazionale”.

La Cassazione ha stabilito che “il giudice di pace oltre ad aver affermato l’indisponibilità di un interprete per la traduzione del decreto di espulsione nei dialetti parlati in Gambia, ha precisato che l’atto impugnato è stato tradotto, oltre che in arabo e in francese, anche in lingua inglese, che è quella ufficiale dello stato del Gambia e, quindi, comprensibile, fino a prova contraria, dallo straniero”.

Fondato il secondo motivo di ricorso relativo all’atto di impugnazione “del decreto di espulsione, della reiterata richiesta di protezione, presentata prima della emissione del provvedimento di allontanamento e ancora sub iudice, per non essere intervenuta una pronuncia giudiziale definitiva, al momento della decisione della causa promossa davanti al giudice di pace”. L’espulsione, quindi, va sospesa fino “a definitivo rigetto della domanda di protezione internazionale”, con rinvio al giudice di pace di una nuova udienza.

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