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Permesso di lavoro negato: "Non era in Italia". Il Tar ribalta tutto: "La sim del cellulare è una prova inconfutabile"

Per i giudici amministrativi fanno fede anche i timbri dei passaggi alle frontiere dell'Est Europa

La Prefettura rigetta la domanda di emersione dal lavoro sommerso perché non c’è prova della permanenza in Italia della straniera, ma una sim telefonica la salva.

Una cittadina dell’Est Europa ha fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria per l’annullamento del provvedimento dello Sportello Unico per l’immigrazione di Perugia con cui è stata rigettata la domanda per regolarizzare la posizione lavorativa.

Domanda rigettata perché non ritenuta valida la documentazione presentata “attestante la presenza della lavoratrice extracomunitaria in data successiva al 05.02.20 (data in cui la ... ha attraversato la frontiera ungherese), e antecedente alla data del 08.03.20 (dalla quale per legge lo straniero doveva essere in Italia, nel caso di domanda di emersione)”.

Per i giudici amministrativi, però, “la documentazione prodotta dall’istante a supporto della domanda di emersione dal lavoro irregolare, appare coerente con le indicazioni interpretative risultanti dalla circolare Bontempi”, secondo cui “i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza”.

In materia di prova della presenza la straniera ha prodotto un contratto da cui “risulta la titolarità dal 22.02.2017 di una sim card del gestore telefonico Wind, ricaricata periodicamente negli anni tra il 07.06.2020 e il 14.01.2021, per la cui attivazione è necessario fornire un documento d’identità valido e il codice fiscale al rivenditore, corrispondendo ad ogni scheda un intestatario preciso”.

La scheda sim, quindi, “appare sufficiente (unitamente al timbro apposto sul passaporto il 5.02.2020, giorno di attraversamento della frontiera ungherese in viaggio verso l’Italia) a comprovare la presenza sul territorio nazionale dell’odierna ricorrente” nello spazio temporale previsto dalla legge.

Per questo il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

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