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Cronaca

Spacciatore, ma con moglie e figlio a carico: non può essere espulso

Il Tribunale amministrativo impone la revisione della pratica di concessione del permesso di soggiorno

La condanna per spaccio di droga impedisce il rilascio del permesso di soggiorno, ma la presenza in Italia della moglie e del figlio (anche se la Questura non era a conoscenza né del legame né della loro esistenza) rendono obbligatorio il rilascio del documento.

L’uomo, straniero, difeso dagli avvocati Roberta Randellini e Barbara Romoli, ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo contro la decisione della Questura di rigetto del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato “perché condannato con sentenza definitiva del Tribunale di Bolzano alla pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione e 12.000 euro di multa, per reati inerenti gli stupefacenti”.

Secondo lo straniero la Questura di Perugia non ha “valutato tutti gli elementi previsti dalla legge onde pervenire ad un giudizio di pericolosità sociale ai fini della comminata espulsione dal territorio nazionale, tra cui la presenza in Italia del nucleo familiare composto dalla moglie e dal figlio minore”.

La Questura di Perugia, alla quale “non va imputata alcuna mancanza”, afferma che non erano state fatte “valutazioni in ordine alla situazione familiare del ricorrente, non risultando che costui abbia mai comunicato la presenza in Italia della coniuge, né la nascita del figlio, peraltro intervenuta successivamente all’emanazione del provvedimento impugnato”. Cioè ha detto di avere famiglia dopo che gli è stato negato il permesso di soggiorno.

I giudici amministrativi hanno deciso che la domanda per ottenere il permesso di soggiorno va riesaminata e se risultassero reali le esigenza di mantenere unito il legame familiare, il permesso di soggiorno deve essere concesso.

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