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Cronaca

Appartamenti privati al posto della struttura alberghiera, il Comune di Perugia ordina la demolizione

I costruttori al Tribunale amministrativo: "Chiesta una variante per la destinazione d'uso come da regolamento condominiale". Per i giudici non si può fare

Ristrutturano un edificio per realizzarvi una struttura ricettiva turistica, ma quando i funzionari del Comune di Perugia fanno il sopralluogo per l’agibilità scoprono che sono stati fatti 36 appartamenti privati. Scatta così l’obbligo del “ripristino dello stato dei luoghi” e della “ricostituzione dell'originaria unica unità immobiliare” nonché l’obbligo “di rimuovere... le opere di ampliamento descritte in premessa ripristinando lo stato dei luoghi”.

I costruttori avevano ottenuto il permesso “alla realizzazione di una casa albergo” consistente “in appartamenti da utilizzare a fini ricettivi per una volumetria di oltre 5000 metri cubi conformemente alla disciplina urbanistica di zona IR insediamenti ricettivi turistici” e nel progetto con il quale si chiedeva una variante “veniva indicata la volontà del costruttore di alienare anche separatamente le unità immobiliari, fermo restando ferma la destinazione ad uso turistico”.

Al momento del sopralluogo “l’Amministrazione comunale ha accertato intervento edilizio diverso rispetto all’assentito, riscontrando in luogo di unica struttura ricettiva, 36 distinti appartamenti ciascuno dei quali destinati a civile abitazione nonché lavori in ampliamento per mq. 25 delle superfici autorizzate attraverso la tamponatura di un portico al primo piano dello stabile, in area per altro sottoposta a vincolo paesaggistico”.

I costruttori si sono rivolti al Tribunale amministrativo regionale sostenendo che “il frazionamento catastale di unità immobiliare non comporterebbe ex se anche il mutamento di destinazione d’uso, mutamento non effettuato nel caso di specie, dal momento che ciascuno dei singoli acquirenti si sarebbe vincolato al mantenimento della destinazione ricettiva” come da “regolamento condominiale” e che “trattandosi di mutamento di destinazione d’uso funzionale ovvero senza opere” e “che la vendita separata delle singole unità immobiliari non fosse in contrasto con la destinazione ad attività ricettiva”.

Secondo i giudici amministrativi “la destinazione impressa all’edificio, chiaramente residenziale, non può dirsi mutata per il sol fatto dell’obbligo del mantenimento della destinazione ricettiva di ciascun alloggio trasfuso nei singoli atti di vendita e nel regolamento condominiale” e “l’edificio di che trattasi insiste su area classificata dal P.R.G. IR - Insediamenti ricettivi turistici” del tutto incompatibile dunque con la destinazione residenziale”. Da cui discende “la non conformità urbanistica dell’edificio, con le conseguenti implicazioni ... anche in riferimento al potere ripristinatorio esercitato”, cioè la demolizione delle opere abusive.

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