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Cronaca

Coronavirus e vaccino, con la fine dello stato d'emergenza anche la sospensione dal lavoro non vale più

Il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria: "Venuta meno la previsione della sospensione dall’attività lavorativa quale conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale"

La fine dello stato di emergenza costringe la giustizia a fare i conti con tutta una serie di questioni che riguardano i vaccini, il green pass, le sospensioni dal lavoro e dagli ordini professionali.

Un tecnico radiologo, difeso dall’avvocato Savina Caproni, ha presentato un ricorso, con richiesta di annullamento e sospensione di efficacia dei provvedimenti emessi dall’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Perugia e Terni, avente ad oggetto la delibera che imponeva di “dichiarare accertato il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, ove applicabile con riguardo alla dose di richiamo”, ma anche “di disporre la immediata annotazione della sospensione dell’interessato dall’esercizio delle professioni sanitarie nell’albo e/o elenco speciale ad esaurimento al quale/ai quali l’interessato è iscritto (“Albo”), senza ulteriori specificazioni dalle quali sia possibile desumere il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale da parte dell’esercente la professione sanitaria” e di “disporre la tempestiva comunicazione dall’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale all’interessato, alla Federazione nazionale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro”, dove “tale sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine professionale territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021” prevedendo l’esclusione della “retribuzione” o di “altro compenso o emolumento”.

I giudici amministrativi, alla luce delle recenti disposizioni di legge che hanno dichiarato cessato lo stato di emergenza, hanno ritenuto che sia “venuta meno la previsione della sospensione dall’attività lavorativa quale conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale”, quindi hanno deciso di “accogliere l’istanza cautelare di parte ricorrente” per riesaminarne la posizione in camera di consiglio del 26 aprile 2022.

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