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Cronaca Spoleto

Coronavirus, niente risarcimento per l'agente della Penitenziaria sospeso perché non vaccinato

Secondo il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria la sospensione, anche per il soggetto in congedo, era obbligatoria

Agente della Polizia penitenziaria porta davanti al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, contro il divieto di svolgere il suo lavoro perché non vaccinato contro il Covid-19 e chiede il pagamento dello stipendio per il periodo di sospensione e il risarcimento dei danni non patrimoniali.

L’agente, difeso dall'avvocato Fabrizio Maria Sansi, ha chiesto l'annullamento della “sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, causa inosservanza dell’obbligo vaccinale” e degli atti di “accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale” emesso dal direttore del carcere di Spoleto, con la verifica del diritto “alla fruizione del congedo” per assistere un familiare disabile e della “temporanea insussistenza nei suoi confronti dei presupposti di assoggettamento obbligatorio al trattamento vaccinale anti SARS-CoV-2”.

Chiesta la condanna “alla corresponsione di tutti gli emolumenti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria” con “ripristino dello status giuridico ed economico ad esso correlato” e, in via subordinata, “alla corresponsione di una quota dello stipendio, non inferiore al 50% di quello da ultimo percepito, a titolo di contributo alimentare/assistenziale al suo sostentamento” e “al risarcimento dei danni non patrimoniali automaticamente scaturiti, da quantificare in via equitativa”.

I giudici amministrativi hanno subito preso atto della revoca della sospensione a seguito della cessazione delle misure per fronteggiare l’emergenza e che l’agente “è stato in isolamento a causa di positività al Covid” e poi gli è stato “riconosciuto il diritto del ricorrente alla fruizione dei periodi di congedo per assistenza disabili” con “diritto ad una indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita nel mese precedente al congedo, con riferimento alle voci fisse e continuative e contribuzione figurativa ai fini pensionistici”.

Del ricorso, quindi, rimane in piedi solo la domanda di condanna di Ministero e Dipartimento relativo “alla corresponsione degli emolumenti ritenuti spettanti e non corrisposti per il periodo di sospensione”.

Ipotesi non condivisibile, secondo il Tar, in quanto la giurisprudenza amministrativa ha già evidenziato come l’obbligo di “vaccinazione generalizzato per tutto il personale del comparto sicurezza (oltreché della scuola, della difesa, del soccorso pubblico, e degli istituti penitenziari)” riguardava tutto il personale “a prescindere dalla loro effettiva presenza in servizio. Ciò anche al fine di arginare ogni possibile condotta elusiva di tale obbligo, perpetrabile attraverso pratiche di strumentalizzazione del regime della malattia non qualificata da causalità da servizio”.

Quanto all’assegno alimentare, questo è previsto quando il dipendente sia sospeso per motivi disciplinari. E non era questo il caso.

Ne consegue il rigetto del ricorso e le spese compensate.

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