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Martedì, 16 Aprile 2024
Cronaca

Sospeso dal lavoro il dipendente non vaccinato, scatta la diffida al datore di lavoro: "Non esiste obbligo vaccinale"

L'avvocato Luisa Manini, difensore dell'uomo: "Solo il personale sanitario è tenuto a vaccinarsi, ci si trova di fronte ad un obbligo indiretto, che costituisce un precedente discriminatorio e pregiudizievole per il lavoratore"

Operai non vaccinati, l’azienda li lascia a casa con una lettera, ma l’obbligo vaccinale non è previsto per le categorie diverse da quelle sanitaria e scatta la diffida.

Il dipendente (sarebbeo 3 gli operai sospesi nella stessa azienda con un centinaio di dipendenti), assistito dall’avvocato Luisa Manini, ha ricevuto, tramite avviso, l’intimazione a vaccinarsi entro 2 giorni, altrimenti sarebbe rimasto a casa, con sospensione dal lavoro senza retribuzione (oppure messo obbligatoriamente in ferie”.

“Le richieste sono illegittime, discriminatorie e gravemente penalizzanti – afferma il difensore Manini – L’obbligo di vaccinazione del personale sanitario costituisce titolo per lo svolgimento della professione e la disciplina obbligatoria è esclusivamente applicabile al personale che svolga attività di interesse sanitario. E non è questo il caso visto che il mio assistito svolge mansioni di tutt’altra natura e spesso è da solo. Allo stato, l’obbligo di sottoporsi al trattamento vaccinale, pena la sospensione dal rapporto di lavoro, non può essere desumibile dalle disposizioni vigenti, né di conseguenza può essere imposto il green pass per lo svolgimento dell’attività lavorativa”.

Secondo il dipendente e il suo avvocato ci si trova di fronte ad un obbligo indiretto, che costituisce un precedente discriminatorio e pregiudizievole per il lavoratore. Lamentando anche una violazione della privacy in quanto al datore di lavoro non è consentito raccogliere i dati sanitari relativi alla vaccinazione o dello stato di salute del dipendente, ma che spetta solo al personale medico e sanitario. “Ne consegue che non è consentito far derivare alcuna conseguenze, né positiva né negativa, dall’adesione o meno alla campagna vaccinale” precisa l’avvocato Manini.

In presenza di lavoratori non vaccinati, infine, il datore di lavoro può solo destinarli ad altra mansione o incarico, compatibilmente con le norme di sicurezza e di tutela della salute del dipendente, ma mantenendo retribuzione e mansioni originarie.

Da qui la diffida al datore di lavoro “dall’intraprendere qualsiasi provvedimento sanzionatorio di sospensione dal lavoro e dalla relativa distribuzione”.

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