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Cronaca

Consiglio di Stato e Tar dicono ancora "no" alla scuola in presenza, ma serve un parere del Cts entro 5 giorni

Nuova pronuncia favorevole alla decisione di fare lezione in Dad per contrastare il contagio da Coronavirus. Attesa per i dati di questa settimana e la decisione della presidente Tesei

Il Consiglio di Stato e il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria confermano la scelta della Regione Umbria di tenere chiuse le scuole in presenza e proseguire con la didattica a distanza. Il Consiglio di Stato, però, pone un paletto: serve un parere del Comitato tecnico scientifico.

Il Consiglio di Stato era chiamato a decidere sul ricorso “numero di registro generale 3224 del 2021”, proposto da un “genitore esercente la patria potestà sul figlio minore” chiedendo “la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’annullamento delle ordinanze regionali numeri 23, 25 e 27/2021 nella parte in cui impediscono l'ordinaria attività scolastica delle scuole superiori umbre”.

La scuola è ripresa in presenza “anche nelle zone rosse, fino alle prime classi di scuola media inferiore” ed è fatta “salva la possibilità di misure locali più restrittive ove adeguatamente motivate da situazioni di focolai più gravi”. I giudici amministrativi ritengono che emerga “la prospettiva di una riconsiderazione di talune misure restrittive, in dipendenza da un accertato miglioramento della situazione, con speciale e prioritaria considerazione anche delle attività scolastiche”. L’ordinanza regionale umbra, però, si è adeguata “puramente e semplicemente alla disposizione nazionale, e che non ha effettivamente richiesto una valutazione scientifica aggiornata del Cts regionale, non ritenendo - per una scelta nel merito qui insindacabile, di cui la Regione stessa porta la responsabilità a tutti gli effetti - di dover introdurre una disciplina locale differente per il settore scolastico”.

Secondo il Consiglio di Stato, però, “i dati della diminuzione del contagio in Umbria, citati dall’appellante, avrebbero semmai dovuto essere valutati dal Cts, cui la Amministrazione dovrà rivolgersi in tempi rapidi, mentre non sono interpretabili da questo giudice ed in questa sede ‘in sostituzione’ di compiti scientifici che spettano all’organo scientifico in via esclusiva”.

Da qui il decreto che impone alla Regione Umbria, difesa dall'avvocato Anna Rita Gobbo, l’acquisizione e il deposito “agli atti, entro cinque giorni” di una “valutazione aggiornata a non prima del 1 aprile 2021, del Cts regionale sull’impatto stimato della attività scolastica, tuttora svolta in Dad, ai fini del contagio in Umbria”. Dati che devono essere forniti “ben prima del 27 aprile 2021 (data che rischierebbe di rendere inutile la tutela, stante la cessazione a tal momento prossima della efficacia temporale degli atti impugnati)”.

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha deciso “sul ricorso numero di registro generale 129 del 2021, integrato da motivi aggiunti” ricordando che “l’orientamento ripetutamente espresso da questo Tribunale in sede di tutela cautelare, sia monocratica sia collegiale, nel bilanciamento tra il pubblico interesse alla salute pubblica e l’interesse alla frequentazione scolastica (peraltro nella specie assicurata a distanza), il primo deve essere ritenuto prevalente, in presenza di una grave situazione epidemiologica regionale, alla quale tende porre rimedio il provvedimento gravato”.

Sulla base di questo principio ha ritenuto insussistenti “i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio della misura monocratica, senza attendere l’esame collegiale dell’istanza di sospensiva”, rinviando l’istanza cautelare alla camera di consiglio del 27 aprile 2021.

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