Coronavirus, il Tar: ricorso "inutile" contro l'ordinanza di chiusura delle scuole a novembre
Il giudici amministrativi dichiarano il sopravvenuto difetto di interesse: elementari e medie hanno ripreso l'attività in presenza
Un gruppo di genitori si era rivolto al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria per chiedere l’annullamento dell’ordinanza della presidente della giunta regionale con la quale teneva chiuse le scuole superiori dal 30 novembre al 6 dicembre del 2020.
I genitori contestavano la decisione di far proseguire “le attività scolastiche e didattiche delle scuole secondarie di primo grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”. La Regione Umbria aveva contestato il ricorso “in quanto nessun effetto utile potrebbe essere conseguito dai ricorrenti con l’accoglimento dello stesso” cioè con “l’eliminazione giurisdizionale dell’ordinanza” in questione.
Il 12 gennaio 2021 i giudici amministrativi hanno trattenuto in decisione la causa, optando per la definizione con sentenza in forma semplificata, “essendo la causa matura per la decisione e stante l’assenza di cause ostative”.
Per i giudici del Tar ha ragione l’amministrazione regionale, riconoscendo all’ordinanza una “efficacia temporale definita”, dal 30 novembre e fino al 6 dicembre 2020, contrariamente da quanto sostenuto nel ricorso dei genitori, con la riapertura dell’attività in presenza per le “classi prime, seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, statali e paritarie” dal 9 dicembre.
Discende, quindi, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.