Coronavirus, emergenza finita anche per il Tar: "Inutile discutere il ricorso sulla didattica a distanza"
Il Tribunale amministrativo regionale ha deciso sulla richiesta di una mamma che contestava l'ordinanza regionale sulla didattica mista in presenza e da casa
La didattica a distanza a causa del Covid non interessa più e anche il Tribunale amministrativo regionale.
Una mamma, rappresentata dagli avvocati Alessandra Bircolotti e Ermes Farinazzo, aveva citato la Regione Umbria, difesa dall'avvocato Anna Rita Gobbo, e il Ministero dell'Istruzione, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza regionale sulle “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID”, nella parte in cui dispone che, dal 26 aprile 2021 al 9 giugno 2021, “in tutto il territorio regionale, le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, sono svolte in presenza nella misura del 70% della popolazione studentesca”, con conseguente ripristino della didattica in presenza al 100% e, laddove non possibile, nella percentuale che le singole istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia scolastica, riterranno consentito in base alla propria dotazione di spazi, da attuarsi nel rispetto dei protocolli di sicurezza finalizzati a prevenire la diffusione della epidemia Covid-19”.
Per i giudici amministrativi quell’ordinanza era sottesa “all’esigenza temporanea e urgente di contenere e superare l’emergenza epidemiologica, a fronte della quale non si ritrova una norma che predetermini le modalità di esercizio della discrezionalità politica o che, comunque, la circoscriva in modo tale da costituire un criterio di riferimento per la relativa sindacabilità” connesse alla gestione della pandemia.
Adesso che la situazione è completamente cambiata e che non è plausibile un ritorno alla didattica a distanza, in considerazione delle evoluzioni epidemiologiche su base territoriale e regionale, si possa tranquillamente parlare di “eccezione di improcedibilità” e dichiarare la “sopravvenuta carenza di interesse”.