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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca Spoleto

Ospedale di Spoleto, niente sospensiva, il Tar dà il via libera a riorganizzazione Covid (garantiti anche servizi extra virus)

Il Tribunale amministrativo regionale decide di rinviare la trattazione all'udienza del 17 novembre, ma riconosce le misure della giunta Tesei come temporanee ed emergenziali

Il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria ha rigettato il ricorso del sindaco di Spoleto contro la decisione della giunta regionale di riconvertire l'ospedale San matteo degli infermi a struttura Covid.

Una decisione lampo, visto che tra la decisione della Regione Umbria (22 ottobre) e richiesta di trattazione con sospensiva in udienza monocratica (26 ottobre) da parte del sindaco di Spoleto, sono intercorsi pochi giorni, con l'ordinanza di oggi che rimanda tutto all'udienza camerale del 17 novembre.

Il Comune di Spoleto ha chiesto l'annullamento e la sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza della presidente Tesi con la quale si disponeva la riconfigurazine parziale e temporanea "a livello organizzativo-strutturale come ospedale regionale dedicato all'emergenza coronavirus, con integrazione dello stesso nella rete assistenziale con gli altri Presidi già sede di ricoveri per pazienti Covid, atteso che al termine dell'emergenza verrà ripristinata la situazione ex ante tenuto anche conto delle indicazioni del redigendo Piano Sanitario Regionale" e dei due ordini di servizio con misure esecutive dell'ordinanza.

Il sindaco di Spoleto (ma anche la cittadinanza ha protestato, paventando la chiusura definitiva, una volta terminata l'emergenza, dell'ospedale) ha ritenuto che le misure della Regione "provochino gravissime disfunzioni alle prestazioni sanitarie e fortissime reazioni delle popolazioni interessate", soprattutto in relazione alla "chiusura del servizio di pronto soccorso", come si evince da delibera e ordini di servizio.

Per il giudice amministrativo, però, la riconfigurazione dell’ospedale di Spoleto come ospedale regionale dedicato all’emergenza Coronavirus è "essenzialmente previsionale" e non sembra che possa "arrecare un danno immediato al servizio di pronto soccorso" rimandare la discussione all'udienza collegiale, senza concedere la sospensiva.

A chiarimento il giudice amministrativo afferma che il danno potrebbe derivare "dal primo ordine di servizio" che prevede la chiusura "seppur temporanea del pronto soccorso, seppur per le ragioni di pubblico interesse in essa esplicitate"; situazione a cui si è posto rimedio immediatamente con il secondo ordine di servizio che istituisce "il punto di primo intervento presso l’ospedale interessato nonché di potenziare i servizi di trasporto e l’attività del 118".

Per il Tar "sia pure non potendo (per oggettive ed evidenti ragioni) surrogare il pieno servizio di pronto soccorso" si è intervenuti per mitigare "il pregiudizio arrecato dalle altre misure impugnate, peraltro giustificato da una situazione di crescente e preoccupante emergenza epidemiologica da Covid 19, i cui ricoveri rappresentano in tutta evidenza situazioni da pronto soccorso".

In conclusione non emerge "complessivamente un pregiudizio per la collettività (rappresentata dal Comune ricorrente) tale da non poter attendere l’esame collegiale della domanda cautelare, previsto per il 17 novembre 2020". A quell'udienza sarà discussa la questione in camera di consiglio.

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