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Cronaca

Aiuti Covid alle imprese alberghiere, lite davanti al Tar per un errore nella procedura telematica

Sei società che operano nella ricettività hanno contestato le graduatorie del bando di Sviluppumbria

Il bando di Sviluppumbria per i fondi a sostegno delle imprese del settore alberghiero in difficoltà a causa del Covid finisce davanti al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria. Sono sei le società che contestano la graduatoria finale.

A scatenare la contesa giudiziaria sarebbe stata la rideterminazione della “marcatura temporale e l’ordine di priorità cronologica di presentazione della domanda di ammissione al Bando Umbriaperta” e una presunta falla nel sistema di trasmissione telematica delle domande.

La Regione e Sviluppumbria sono state citate davanti al Tar per l’annullamento della nota che cambiava i termini di presentazione delle domande in senso cronologico e la procedura prevista dalla “Sezione 3: - Suggerimenti per una corretta compilazione”, in quanto “in aperto contrasto con la previsione del punto 8.2. del Bando, stabiliscono che “È necessario inserire l'allegato 2 Scheda tecnica (nominato all'art. 8.2 comma 2) nella sezione ALLEGATI della domanda insieme ai preventivi della voce di spesa a) relativa alla sede dell'intervento 1 (nel caso l’impresa non richieda investimenti riconducibili alla voce di spesa a) inserirà l'allegato 2 insieme ai preventivi della voce di spesa b)….)”.

Le società o aziende (c’è anche la Provincia Serafica di San Francesco dell’Ordine dei frati minori) che hanno fatto ricorso sono state escluse o retrocesse in quanto “risultano non aver inviato l'allegato 2 “Scheda tecnica” e i preventivi di spesa digitalmente firmati come obbligatoriamente richiesto ai sensi art. 8.2 dell’Avviso”. Le stesse affermano di aver inviato tutto via pec, ma questo avrebbe fatto sì che la loro domanda risultasse depositata in un secondo momento rispetto a quelle che precedono, avendo inviato tutto seguendo la procedura.

Tutti, quindi, lamentano che quanto accaduto sia dovuto a “un’anomalia del sistema informatico allestito per la presentazione delle domande” che ha di fatto “impedito di caricare sulla piattaforma digitale l’allegato” richiesto e “che le indicazioni contenute nelle FAQ, con le quali Sviluppumbria pretenderebbe di aggirare le gravi carenze di funzionalità del sistema, ben lungi dal rappresentare un semplice chiarimento o un’interpretazione autentica di previsioni suscettibili di letture contrastanti o di generare incertezze interpretative, acquistano chiaramente consistenza di un’indebita modifica postuma delle norme vincolanti del Bando”.

Per i giudici amministrativi i ricorsi vanno respinti perché “la valutazione circa la impossibilità di partecipare ad una selezione telematica, a causa di impedimenti prodotti dalla piattaforma utilizzata, deve assumere necessariamente un carattere obiettivo, per cui deve escludersi che tale impossibilità sussista quando altre imprese abbiano partecipato alla gara ed abbiano completato con successo le operazioni di caricamento dei dati”.

In altre parole, se le altre aziende sono riuscite a caricare tutti i documenti, l’errore non risiede nel sistema telematico, ma in chi non è stato in grado di compilare la domanda.

Occorre fornire “una specifica prova per dimostrare il malfunzionamento del sistema ‘pubblico’ per la trasmissione delle domande” sostengono i giudici e “spetta al concorrente offrire il principio di prova del suddetto malfunzionamento”.

Quanto alle Faq, non sono fonte di diritto e non influiscono sulle procedure. Ne discende il rigetto dei ricorsi con compensazione delle spese del giudizio.

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