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Cronaca

Gesenu e Tsa, una montagna di fatture per servizi non erogati: 25 milioni di euro nel mirino

In appello riformata la sentenza sullo smaltimento dei rifiuti, torna tutto alla Corte dei conti: "Responsabilità nella scorretta gestione di un servizio pubblico locale"

La Procura della Corte dei conti aveva chiesto alla Gest di restituire 25,3 milioni di euro fatturati ai Comuni per servizi mai svolti, ma la magistratura contabile aveva ritenuto che la competenza fosse della magistratura ordinaria.

I giudici contabili avevano così accolto l'eccezione delle difese, gli avvocati Nicola Di Mario, Ubaldo Minelli, Gabriele Corbucci, Alessandro Longo, Mario Rampini, Dario Buzzelli, Francesco Falcinelli, Federica Pasero e Marco Paone, secondo i quali non esisteva un vero e proprio rapporto di servizio perché a stipulare i contratti era stata Gest e le contestazioni avrebbero riguardato, eventualmente, solo inadempimenti contrattuali.

Adesso la Prima sezione giurisdizionale centrale d’appello ha accolto il ricorso della Procura contabile e in “riforma della sentenza di primo grado, dichiara la giurisdizione della Corte dei conti e rimette gli atti al primo giudice in diversa composizione per la pronuncia sul merito e sulle spese del grado di appello”.

Secondo i giudici di appello “la contestazione oggetto dell'azione di responsabilità contabile attiene al mancato svolgimento di una funzione amministrativa attribuita in virtù di una gara pubblica ad un soggetto privato per l'espletamento di un servizio pubblico per il quale sono state fornite risorse pubbliche, in tesi attorea inutilmente sprecate” e “l’azione di responsabilità contabile trae la sua fonte primaria da specifiche norme di legge relative allo svolgimento del predetto servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti, di competenza degli enti locali”.

Per i giudici contabili l’appalto era stato vinto da “Gesenu s.p.a. e T.S.A. s.p.a., società aggiudicatarie dell'appalto le quali, dopo l'aggiudicazione, hanno costituito la società veicolo Gest s.r.l., sottoscrittrice dei contratti con i Comuni facenti parte dell'A.T.1.2”, ritenendo quindi la piena responsabilità dei contraenti. Il dato essenziale “che radica la giurisdizione della Corte dei conti è rappresentato dall'evento dannoso verificatosi a carico di una pubblica amministrazione e non dalla natura - pubblica o privata - del soggetto dal quale proviene la condotta produttiva del danno”. In questo caso l’eventuale danno, da accertare, è in capo “alla responsabilità del concessionario privato di un pubblico servizio o di un’opera pubblica, quando la concessione investe il privato dell'esercizio di funzioni obiettivamente pubbliche, attribuendogli la qualifica di organo indiretto dell'amministrazione, onde egli agisce per le finalità proprie di quest'ultima”.

In questo caso “il titolo di responsabilità per il quale tutti i convenuti sono stati citati in giudizio è la scorretta gestione di un servizio pubblico locale, così qualificato per legge ed intestato agli enti locali, da questi affidato a Gesenu s.p.a. e TSA s.p.a.; con il soggetto esterno si è inserito nell'iter procedimentale dell'ente conseguente instaurazione di un rapporto di servizio, in quanto pubblico”.

“L'atto di citazione dà infatti debitamente conto dell'ipotesi contestata, relativa ad una frode perpetrata in danno degli enti Iocali partecipanti all'A.T.l. 2 secondo un accordo operativo di diversi soggetti all'interno di Gesenu spa, T.S.A. spa e Gest srl, le prime due in quanto soggetti gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, la terza in quanto soggetto emittente le fatture relative ai servizi prestati dalle società operative” scrivono i giudici di appello.

Tanto basta per “incardinare” il procedimento nell’alveo delle compotenze della Corte dei conti.

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