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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca Marsciano

Coronavirus, ordinanza del sindaco: Marsciano non chiude le scuole

Il Comune: "In tutti i plessi del territorio comunale le lezioni in presenza continueranno a svolgersi regolarmente sulla base delle attuali norme nazionali e regionali"

Il sindaco di Marsciano non chiude le scuole. "Con una ordinanza sindacale in vigore dal primo al 14 febbraio - spiega una nota del Comune - , Marsciano ha adottato ulteriori misure di prevenzione sul territorio comunale per contrastare l’attuale fase pandemica che si è caratterizzata, nella seconda metà di gennaio, per un aumento del numero dei contagi".

E ancora: "I provvedimenti presi non riguardano, al momento, la scuola. In tutti i plessi del territorio comunale, quindi, le lezioni in presenza continueranno a svolgersi regolarmente sulla base delle attuali norme nazionali e regionali. Resta fermo che eventuali misure di limitazione della didattica in presenza saranno prontamente adottate qualora i dati, costantemente monitorati, lo rendessero opportuno", sottolinea il Comune. 

L'ordinanza del sindaco Francesca Mele dispone "l’anticipazione del “coprifuoco” dalle ore 21.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute, da dichiarare mediante autocertificazione; il divieto di consumazione di alimenti e bevande all’aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l’intera giornata (dalle 00.00 alle 24.00) in particolar modo nei parchi e aree verdi attrezzate; il divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), per l’intera giornata (dalle 00.00 alle 24.00) ivi comprese anche le apparecchiature collocate all’interno di esercizi di diversa tipologia che rimangono comunque aperti con le limitazioni vigenti".

E ancora. L'ordinanza dispone anche "l’obbligo di attenersi, per l’acquisto di prodotti alimentari, al massimo ad una spesa al giorno e ad una persona per nucleo familiare" e "l’ obbligo per i punti vendita alimentari del territorio ricadenti nella tipologia della piccola e media distribuzione (supermercati e discount), analogamente a quelli già interessati dall’ordinanza ella Regione Umbria n°65 del 19/10/2020, di attuare rigide misure di contingentamento degli ingressi in funzione delle superfici interne di vendita (capienza da calcolare in base ai protocolli contenuti nelle linee guida per il settore), mediante apposito personale a questo preposto, assicurando la corretta gestione dei flussi in entrata e in uscita preferibilmente - ove possibile - con percorsi separati e verificando che l’utenza indossi correttamente l’obbligatoria mascherina (sia all’ingresso che durante la permanenza nei locali) e che proceda alla obbligatoria sanificazione delle mani tramite gli appositi detergenti che dovranno essere collocati agli ingressi dei punti vendita. Si obbligano infine i gestori o titolari delle attività suddette a provvedere sistematicamente e puntualmente alla periodica igienizzazione e sanificazione dei carrelli per la spesa. L’accertato mancato rispetto della presente disposizione comporterà la sospensione dell’attività per giorni 5 (cinque) fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni per altre violazioni delle norme vigenti". 

L'ordinanza del sindaco di Marsciano, valida fino al 14 febbraio, dispone anche "il divieto di accesso e utilizzo dei campi sportivi di proprietà comunale (anche se gestiti da terzi) sia nel capoluogo che nelle frazioni; si ricorda che rimangono in essere i divieti inerenti l’assembramento e l’attività sportiva di gruppo" e "l’obbligo ai proprietari e/o gestori di bar, pasticcerie, ristoranti o qualunque altro esercizio di somministrazione di cibi e bevande, di rimuovere permanentemente qualunque arredo (in particolar modo sedie e tavoli) posti sia all’interno che all’esterno dei suddetti esercizi".

Il Comune ricorda che l’inosservanza di tali provvedimenti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a 1.000,00 e la notizia di reato all’Autorità giudiziaria per violazione dell’articolo 650 del Codice di procedura penale.

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