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Cronaca

Coronavirus, il Tar: illegittima la sospensione dallo stipendio per il poliziotto no vax in congedo parentale

Accolta l'istanza cautelare presentata al Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria da un assistente capo della Penitenziaria

Agente della Polizia penitenziaria sospeso dal servizio e dallo stipendio perché non vaccinato, il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria accoglie l’istanza cautelare per quanto riguarda lo stipendio, mentre per la discussione del ricorso manda alla camera di consiglio.

L’agente, assistito dall’avvocato Fabrizio Maria Sansi, ha presentato ricorso e istanza cautelare contro il Ministero della Giustizia, Provveditorato Regionale Toscana e Umbria, chiedendo l'annullamento della “sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, causa inosservanza dell’obbligo vaccinale”.

Nel ricorso l’assistente capo chiede “la fruizione del congedo” già concesso, la dichiarazione di “temporanea insussistenza nei suoi confronti dei presupposti di assoggettamento obbligatorio al trattamento vaccinale anti SARS-CoV-2” e la condanna “alla corresponsione di tutti gli emolumenti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria” previsti dal congedo oppure la “corresponsione di una quota dello stipendio, non inferiore al 50% di quello da ultimo percepito, a titolo di contributo alimentare/assistenziale al suo sostentamento” oltre al “risarcimento dei danni non patrimoniali automaticamente scaturiti, da quantificare in via equitativa”.

Secondo i giudici amministrativi il ricorrente “al momento della contestata sospensione, si trovava nella posizione di congedo parentale, concesso sino al 12 luglio 2022” e, quindi, “il rapporto lavorativo era in uno stato giuridico di quiescenza temporanea che pur potendo apparire già sufficiente ad escludere la possibilità di contagio per compresenza nell’ambiente di lavoro, la cui legittima prosecuzione potrebbe tuttavia essere posta in dubbio dalla sopravvenuta sospensione del rapporto di lavoro sostanzialmente nel suo complesso”.

La sospensione, tuttavia, avrebbe arrecato “un grave ed irreparabile danno nella parte in cui produce la conseguenza di privare il dipendente di ogni spettanza retributiva, normalmente finalizzata al suo sostentamento”.

Ne consegue l’accoglimento “dell’istanza di misura monocratica limitatamente alla sospensione di ogni spettanza retributiva”.

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