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Cronaca

Prende i contributi comunitari per l'agricoltura, ma i terreni denunciati non sono neanche di sua proprietà

Società nei guai con i controlli della Guardia di finanza e contributi revocati. Il Tribunale amministrativo conferma l'annullamento degli aiuti economici

Società prende i contributi comunitari per l’innovazione in agricoltura e per coltivare determinate specie, ma la Guardia di finanza scopre che aveva affittato i terreni ad un pastore e altri non erano nemmeno di sua proprietà.

La società in questione ha portato davanti al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, chiedendo l’annullamento di tutti gli atti con i quali è stato bloccato il finanziamento comunitario emesso dopo che la Guardia di finanza aveva accertato diverse “irregolarità relative al pascolamento da parte di terzi e l’utilizzo di particelle di terreni siti in Umbria” e in altra regione.

I giudici amministrativi hanno ritenuto valida la ricostruzione della Guardia di Finanza che “ha accertato che, per la campagna ... la ... ha ottenuto i contributi comunitari inserendo il codice … che ha dichiarato di non aver pascolato sui terreni condotti” in quanto la società stessa aveva “cessato l'attività di allevamento” e “nell’indicazione del pascolamento da parte di terzi non supportato da idonea documentazione e contrastante con le dichiarazioni di uno degli allevatori interessati”.

Un’altra contestazione della Finanza riguarda l’utilizzo di alcuni che non risultano concessi “in affitto neanche tenendo in considerazione l'atto utilizzato per la richiesta dei contributi, poiché risulta avere una superficie catastale ed agricola utilizzata pari a zero e pertanto” e per i “restanti terreni” è emerso che “non sono mai stati affittati, in quanto alcuni risultano addirittura essere di proprietà privata e pertanto indisponibili ... Si precisa che i legittimi proprietari del terreno sito in ..., hanno fornito apposito atto di divisione datato ..., da cui se ne evince la piena proprietà, confermando di non conoscere la società semplice oggetto di controllo, di non aver mai affittato il loro terreno e né tanto meno di averlo dato in gestione ad alcuno e che pertanto era indisponibile alla Comunità Montana”.

Da qui la dichiarazione di inammissibilità e infondatezza del ricorso.

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