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Cronaca

Prende i contributi Covid per le aziende, ma non ne aveva diritto in quanto indagato per mafia: sotto processo per danno erariale

L'imprenditore è risultato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Per i giudici contabili la vicenda è di competenza del giudice ordinario

La Procura contabile di Perugia ha citato in giudizio un imprenditore del settore della pulizia generale non specializzata di edifici, chiedendone la condanna per irregolarità emerse durante il controllo sulla corretta percezione di “contributi a fondo perduto riconosciuti al fine di sostenere i i soggetti colpiti dall’emergenza Covid-19 esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario”.

Secondo la Procura contabile l’imprenditore, in qualità di amministratore delegato della società, avrebbe ottenuto i contributi senza presentare la documentazione antimafia richiesta, dimenticandosi di essere sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Perugia.

Nei confronti dell’uomo è stata avviato anche un procedimento penale per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, per due contributi di 2mila euro ciascuno.

La Procura contabile ha contestato il danno erariale arrecato all’Agenzia delle entrate per la indebita percezione di due contributi a fondo perduto, chiedendone la condanna “a titolo di colpa grave, pari a 4.000 euro, ovvero al diverso importo ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione secondo gli indici Istat, agli interessi legali dal deposito della sentenza sino all’effettivo soddisfo e alle spese di giudizio”.

Per i giudici contabili è, però, necessario distinguere “i contributi pubblici aventi mere finalità solidaristiche, come quelli erogati a privati in occasione di eventi emergenziali (quale quello in esame che è stato previsto a titolo di riparazione del danno patito a causa dell’emergenza Covid), non vincolati alla realizzazione di interventi o programmi specifici, da quelli che hanno finalità ben precise nell’erogazione, come ricerca scientifica, interventi di ricostruzione, per i quali va presentata la rendicontazione.

Per i giudici della Corte dei conti, quindi, non c’è la competenza giurisdizionale, in quanto l’Agenzia delle entrate ha già avviato le procedure di recupero del contributo ed eventuali impugnazioni sono di competenze del giudice ordinario. Da qui il rigetto della richiesta della Procura contabile.

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