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Cronaca

Condannato per furto di energia elettrica e tentato rapimento, via il permesso di soggiorno ed espulso

Lo straniero aveva chiesto di rimanere per motivi familiari, ma moglie e figli sono in Marocco. Il riconoscimento giudiziario dei figli, inoltre, non depone a favore del padre

Permesso di soggiorno non rinnovato in quanto condannato per furto di energia, tenta la carta del padre premuroso che non può essere espulso per provvedere ai figli, ma si scopre che entrambi i bambini sono stati riconosciuti su provvedimento del giudice. Niente rinnovo ed espulsione.

Lo straniero, assistito dall’avvocato Pasquale Perticaro, si è rivolto al Tribunale amministrativo regionale contro il mancato rinnovo del permesso di soggiorno da parte della Questura di Perugia e l’invito a lasciare il territorio nazionale non avendo alcun motivo per trattenervisi.

L’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è stata rigettata in quanto il marocchino era stato condannato a 8 mesi di reclusione ed alla multa di 200 euro per furto di energia elettrica aggravato dall’aver commesso il fatto con violenza sulle cose. Una condanna che, per la difesa, non significa che l’uomo sia pericoloso socialmente, inoltre il reato in fase di appello si è prescritto. La Questura, inoltre, “non avrebbe tenuto conto della situazione familiare del ricorrente e delle pratiche di ricongiungimento avviate al fine del ricongiungimento in Italia della moglie e dei figli”.

Per i giudici amministrativi il ricorso è, però, infondato e va respinto. Per quanto riguarda la condanna che sia intervenuta la prescrizione non fa differenza, rimane “sintomo della pericolosità sociale del reo e sicuro indice della mancata comprensione del disvalore della condotta illecita serbata”. D’altronde l’uomo era già stato condannato nel 1997 per il reato di tentato sequestro di una persona minore d’età.

Per quanto riguarda i legami familiari essi appaiono molto labili, visto che “la coniuge del ricorrente ed i figli minori (attualmente residenti in Marocco) non hanno chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia scaduto il 24 febbraio 2015”.

Risulta ai giudici, infine, che “la cui paternità è stata dichiarata con sentenza del Tribunale per i Minorenni dell’Umbria, non risultando dalla documentazione in atti alcun effettivo ed apprezzabile legame familiare con il padre” e che il secondo figlio risultava sconosciuto alla Questura di Perugia e anche in questo caso la “paternità è stata accertata in giudiziaria”. Elementi che secondo i giudici provano la scarsa attenzione alla famiglia da parte dell’uomo.

Un ultimo appunto dei giudici amministrativi riguarda la mancata traduzione degli atti nella lingua dell’uomo: “ha soggiornato in Italia per ben 27 anni e dunque certamente in possesso delle capacità linguistiche necessarie alla comprensione di atti redatti in lingua italiana”.

Da qui il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento di 1.500 euro come spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno.

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