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Cronaca

Fermato con un coltello sulle scalette del duomo: "Mi serve per mangiare", condannato

La Cassazione conferma la condanna: "Non si discute della pericolosità della lama, ma del porto abusivo fuori casa"

Fermato sulle scalette del duomo di Perugia con un coltello, si giustifica dicendo che ci affetta il pane, ma finisce sotto processo e viene condannato a 4 mesi di reclusione e 800 euro di multa.

Protagonista della vicenda un senzatetto, difeso dall’avvocato Saschia Soli, che il 22 febbraio del 2015 era stato fermato “mentre lo stesso stava camminando con andamento barcollante” e denunciato per aver “portato in modo ingiustificato fuori dalla propria abitazione un coltello”. Anche se, di fatto, l’uomo un’abitazione non ce l’aveva e il coltello lo utilizzava per mangiare.

Il caso è passato davanti al giudice monocratico, poi al collegio della Corte d’appello, per approdare in Cassazione. Il difensore dell’uomo ha sostenuto chiesto la riforma della sentenza in considerazione che “il coltello in contestazione fa parte di un utensile multiuso, oggetto di libera vendita e di frequente impiego per il campeggio; tale strumento era utilizzato per mangiare dall'imputato che è privo di fissa dimora e vive in strada, tanto che sulla lama non sono state rinvenute tracce di stupefacente e le sue dimensioni escludono la possibilità di un utilizzo contro la persona”.

Per i giudici della Cassazione “sebbene di dimensioni contenute, lo strumento in sequestro è dotato di lama e quindi può essere impiegato contro la persona come dispositivo in grado di ferire, sia con la punta, che col taglio”, ma la questione non sarebbe la libera vendita, bensì “il porto in luogo pubblico in assenza di un giustificato motivo”. E l’uomo non era giustificato a portare il coltello, neppure per consumare il pasto della Caritas.

A sfavore dell’uomo, infine, anche il fatto che era stato trovato in possesso, oltre che del coltello, anche di “stupefacente e di tre tessere del supermercato intestate ad altri soggetti” e su di lui pendevano “i precedenti penali per reati commessi anche con violenza”.

Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali e ad una multa di 3mila euro a favore della Cassa delle ammende.

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