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Martedì, 16 Aprile 2024
Cronaca

Calcio violento - La spallata all'arbitro costa un anno di squalifica al giocatore. Multa per la pentola lanciata in campo

Sanzioni per lancio di petardi e fumogeni. Squalifica per calciatore che mette la scarpa in faccia al giocatore per terra. Società deve pagare le riparazioni all'auto del direttore di gara

Non tutto è deciso nei campionati di calcio regionali e nei campi si lotta con vigore, si perde la testa e si finisce nel referto dell’arbitro. Ecco il consueto florilegio del giudice sportivo regionale.

Ammenda di 80 euro per l’Atletico Gubbio “perché proprio sostenitore offendeva e minacciava l'arbitro”.

Inibizione a svolgere ogni attività fino al 24 maggio 2019 per un dirigente del FC Castello calcio ssdarl “per aver usato linguaggio blasfemo e minacciato i dirigenti della squadra avversaria”.

Squalifica per otto gare ad un calciatore della stessa compagine perché “al termine della gara entrava in campo senza autorizzazione in quanto non presente in lista poiché squalificato ed in maniera irriguardosa prendeva per un braccio l'arbitro impedendogli di raggiungere gli spogliatoi”.

Ammenda di 500 euro per la Pontevecchio srl “perché al termine della gara persona riconducibile alla Pontevecchio, presente indebitamente nel recinto spogliatoi, rivolgeva frase ingiuriosa riferita alla discriminazione razziale nei confronti di un assistente dell'arbitro”.

Inibizione a svolgere ogni attività fino al 30 settembre 2019 ad un dirigente della Pontevecchio perché “allontanato dal terreno di giuoco per comportamento ingiurioso nei confronti dell'arbitro, successivamente si dirigeva verso il direttore di gara e lo apostrofava con epiteti ingiuriosi e minacciosi. Al termine della gara aspettava l'arbitro fuori dallo spogliatoio e reiterava offese e minacce nei suoi confronti. La terna arbitrale veniva scortata fino alla propria autovettura”.

Squalifica fino al 17 maggio 2019 per un allenatore del Campitello “per comportamento protestatario nei confronti di un assistente dell'arbitro”.

Ammenda di 300 euro per la Polisportiva Pietralunghese “perché durante la partita i propri sostenitori accendevano dei fumogeni ed esplodevano dei petardi. Perché, altresì, i propri sostenitori in diverse occasioni offendevano il direttore di gara e i tesserati della squadra avversaria”.

Multa di 80 euro per il Mugnano calcio “perché propri sostenitori in diverse occasioni offendevano il direttore di gara e i tesserati della squadra avversaria” con obbligo per la società di “risarcire i danni arrecati all'autovettura del direttore di gara”.

Inibizione a svolgere ogni attività fino al 7 giugno 2019 ad un altro dirigente del Mugnano calcio “per comportamento protestatario nei confronti dell'arbitro”.

Inibizione a svolgere ogni attività fino al 24 maggio 2019 ad un dirigente della Polisportiva Pietralunghese “per comportamento protestatario nei confronti dell'arbitro”.

Squalifica fino ad aprile 2020 per un giocatore della Nuova Gualdo Bastardo “perché, a giuoco fermo, colpiva violentemente con una spallata alla schiena il direttore di gara facendolo barcollare in avanti per qualche metro. Il predetto non cadeva solamente perché urtava un compagno di squadra del citato calciatore. In seguito alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva frasi ingiuriose nei suoi confronti. Il trauma subito dall'arbitro provocava dolore alla schiena che scompariva nel giro di cinque minuti”.

Squalifica per un altro giocatore della stessa squadra per 4 gare “perché al termine della gara rivolgeva frasi ingiuriose nei confronti dell'arbitro. Alla notifica del provvedimento faceva il gesto dell'ombrello nei confronti dell'arbitro ripetendo frasi ingiuriose. Inoltre tentava di avvicinarsi al direttore di gara in maniera minacciosa, ma veniva prontamente bloccato a terra da alcuni suoi compagni. Al rientro negli spogliatoi il citato calciatore rivolgeva nuovamente epiteti ingiuriosi nei confronti del direttore di gara”.

Ammenda di 450 euro per il Bevagna “per comportamento offensivo e minaccioso del pubblico nei confronti di un assistente dell'arbitro per l'intera durata della gara. Inoltre veniva lanciata nella sua direzione una pentola che cadeva all'interno del terreno di giuoco senza tuttavia colpire”, altri 250 euro “per aver lanciato un petardo all'interno del terreno di giuoco prima dell'inizio della gara e per aver lanciato altri quattro petardi durante lo svolgimento della gara. Sanzione così determinata per l'oggettiva pericolosità del materiale pirotecnico utilizzato”.

Multa di 200 euro per il Padule San Marco “per comportamento offensivo e minaccioso del pubblico nei confronti della terna arbitrale per l'intera durata della gara”.

Inibizione a svolgere ogni attività fino al 17 maggio 2019 per dirigente del Moiano “per comportamento protestatario nei confronti dell'arbitro”.

Squalifica fino al 24 maggio 2019 per un allenatore del Pierantonio Cosmos 1965 “per comportamento protestatario nei confronti dell'arbitro. Recidiva specifica”.

Inibizione a svolgere ogni attività fino al 24 maggio 2019 per un dirigente del Real Deruta “per comportamento protestatario nei confronti dell'arbitro. Recidiva specifica”.

Inibizione a svolgere ogni attività fino al 24 maggio 2019 per un dirigente del Piegaro “per comportamento protestatario nei confronti dell'arbitro. Recidiva specifica”.

Squalifica fino al 17 maggio 2019 per un allenatore del Rivo perché “teneva comportamento protestatario nei confronti del direttore di gara”.

Squalifica per tre gare ad un calciatore dello Spina “perchè dopo aver commesso un fallo di giuoco, metteva lo scarpino sul volto dell'avversario e successivamente colpiva lo stesso con una pallonata al volto”.

Inibizione a svolgere ogni attività fino al 17 maggio 2019 ad un dirigente del Lama Calcio asd “per comportamento protestatario nei confronti dell'arbitro”.

Squalifica fino al 24 maggio 2019 per un allenatore della Tiberis 1914 “per comportamento protestatario e irriguardoso nei confronti dell'arbitro”.

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