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Cronaca Pietralunga

Casette in legno e piscina costruite senza permesso, il Tar: "Abusi da abbattere"

Le strutture in legno non erano provvisorie, ma stabili e deturpanti il paesaggio, mentre la piscina sarebbe un abbeveratoio trasformato per altri usi

Le cinque casette in legno e la piscina sono state costruite senza permesso e il Comune di Pietralunga ordina l’abbattimento. Il titolare dell’agriturismo non ci sta e ricorre al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria.

Con un ricorso patrocinato dagli avvocati Gian Luca Falcinelli e Roberto Fiorucci, il proprietario ha chiamato in causa il Comune di Pietralunga, difeso dall’avvocato Antonio Bartolini, contestando l’ordinanza di “demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativamente a 5 strutture in legno e una piscina” realizzati senza permesso a costruire.

Nel ricorso si sostiene “che le cinque strutture in legno dovrebbero qualificarsi come manufatti in precario ... mentre la piscina risulterebbe assentita in forza di concessione edilizia”.

Il collegio giudicante ha subito accolto l’istanza di sospensione della demolizione e rinviato alla discussione collegiale.

In quella sede è stato deciso che il ricorso è infondato e va respinto in quanto le strutture in legno non sono precarie, bensì avrebbero trasformato “in modo durevole l’area scoperta preesistente con conseguente impatto sul territorio” visto che “si è in presenza di manufatti di dimensioni significative (a due piani), sostenuti da pali conficcati nel terreno che ne precludono l’agevole amovibilità, nonché dotati di tutti i confort necessari per un loro utilizzo atto a soddisfare esigenze tutt’altro che temporanee (cucina, servizi ecc.), come puntualmente evidenziato dal verbale dei carabinieri”.

Non si tratta, quindi, di “edilizia libera”, ma “di interventi di nuova costruzione” e come tali soggetti a rilascio di autorizzazione. Quanto alla piscina, accatastata come “vasca”, risulta non dimostrato che “in territorio di pregio gravato da vincoli ambientali e storico-archeologici” vi sia “sussistenza del relativo titolo edilizio, mai prodotto dal ricorrente e neppure presente negli archivi comunali”.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

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