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Cronaca

Caserma chiusa e finanzieri trasferiti, super indennità negata dal Ministero

Il Tribunale amministrativo regionale ha dato ragione a sei militari trasferiti d'autorità da Castiglion del Lago a Perugia

Il trasferimento d’autorità da una caserma ad un’altra comporta il pagamento delle indennità previste dalla legge. Il Tribunale amministrativo regionale liquida così il ricorso di sei finanzieri trasferiti d’autorità da Castiglion del Lago a Perugia senza che venisse corrisposta l’indennità.

I sei militari hanno fatto ricorso contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Guardia di finanza contro il rigetto dell’istanza “presentata per ottenere il riconoscimento delle indennità previste nel caso di trasferimento d'autorità … dalla precedente Brigata di assegnazione di Castiglione del Lago e loro conseguente trasferimento in blocco presso la Compagnia Guardia di Finanza di Perugia”, logicamente “oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all’effettivo soddisfo”.

Ministero e Guardia di finanza si sono opposti affermando che “i loro trasferimenti andrebbero considerati a domanda e non d’autorità” oltre al fatto che “alcuni dei ricorrenti hanno ottenuto il trasferimento nella stessa loro città di residenza” e altri “in una città meno distante dalla località di residenza rispetto alla precedente sede di servizio”.

Secondo i giudici “il ricorso è fondato e va accolto” perché ormai c’è giurisprudenza costante in merito al “trasferimento di pubblici dipendenti ad altre sedi di servizio, disposto dall’Amministrazione a seguito della soppressione della struttura alla quale i suddetti dipendenti erano originariamente assegnati” che si qualifica “come trasferimento d’ufficio” e che è “ininfluente la circostanza che gli interessati siano stati invitati a presentare istanza di trasferimento e che agli stessi sia stata offerta la possibilità di indicare, peraltro entro ben definiti ambiti territoriali, le nuove sedi alle quali avrebbero gradito di essere assegnati”.

Quanto all’indennità è prevista da una precisa serie di norme”a seguito del mutamento della sede di servizio dovuto a soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni), anche in presenza di clausole di gradimento (o istanze di scelta) della nuova sede, purché ricorrano gli ulteriori presupposti individuati dalla norma, ovvero una distanza fra la nuova e l’originaria sede di servizio superiore ai 10 chilometri e l’ubicazione in comuni differenti”. Tutti criteri che rientrano in questo caso.

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