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Cronaca

A rischio il servizio vitto nelle carceri umbre, il Tar blocca il bando di gara: "Scarse prospettive economiche"

La contesa sulla possibilità per i detenuti, di acquistare generi di conforto in alternativa agli spacci gestiti direttamente dall’amministrazione carceraria

A rischio il vitto e il sopravvitto nelle carceri umbre. Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha annullato il bando della “Gara per la conclusione di un Accordo quadro per l'affidamento del servizio per il vitto dei detenuti e internati e per il sopravvitto, se non gestito in forma diretta”.

Motivo del contendere proprio il sopravvitto, cioè la possibilità, per i detenuti, di acquistare generi di conforto presso “imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall’autorità comunale” in alternativa agli spacci gestiti direttamente dall’amministrazione carceraria. Secondo i ricorrenti, un’azienda difesa dagli avvocati Fabio Buchicchio e Roberto Invernizzi, ci si troverebbe di fronte ad “un’anomala base d’asta per la fornitura del vitto (la cosiddetta giornata alimentare), tale da assumere efficacia escludente per i concorrenti, in quanto impedirebbe all’operatore una sia pur minima remuneratività, stante la possibilità prevista nella lex specialis, di rimettere alla discrezionale valutazione di ciascun istituto di pena, anche nell’ambito del singolo lotto, la fornitura ex post del c.d. sopravvitto, con la conseguenza che l’offerente non sarebbe in grado di sapere quali e quanti ricavi dalla gestione del sopravvitto potrebbero essere tenuti in conto al fine della predisposizione di una ponderata offerta, che oltre al vitto consideri anche il sopravvitto”. Cioè chi vince può fornire anche il servizio di sopravvitto, ma a prezzi che non garantirebbero un benché minimo guadagno.

Il Ministero della Giustizia ha eccepito l’incompetenza territoriale e l’impossibilità di appellare una gara non ancora svolta.

I giudici amministrativi hanno ritenuto di essere competenti territorialmente, in quanto si tratta di un servizio per i quattro istituti penitenziari dell’Umbria e di poter decidere anche sul bando in quanto presenta “immediatamente carattere di immediata lesività la regola di gara inerente al sopravvitto, in quanto incidente sulla fase di presentazione delle offerte e sulla corretta e ponderata formulazione delle stesse”.

Quanto al merito del ricorso il Tar ha riconosciuto che il bando così come approvato presenta un “oggettivo radicale mutamento di ottica tecnico-economica che si produce sull’equilibrio dell’esecuzione contrattuale a seconda che l’aggiudicatario possa poi o meno gestire, unitamente al vitto, anche il servizio di sopravvitto, stante l’incidenza di quest’ultimo sulle prospettive economiche”, con un evidente impatto negativo.

Da qui la decisione di annullare gli atti e i provvedimenti impugnati per una nuova formulazione.

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