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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Carabiniere aggredito e ferito dallo spacciatore, per il Ministero non ha diritto al risarcimento

Il militare aveva chiesto i benefici della legge "Vittime del dovere", per lo Stato non vale perché era rimasto ferito durante un pedinamento e non un'operazione di arresto

Nessuno risarcimento all’appuntato dei Carabinieri aggredito da uno spacciatore che stava inseguendo e con lesioni alla spalla. La richiesta al Ministero del riconoscimento dei benefici previste dalle norme per le vittime del dovere viene respinta. E il ricorso al Tribunale amministrativo non serve perché la competenza è del giudice civile.

Il militare, assistito dagli avvocati Mariagiovanna Belardinelli e Sandro Picchiarelli, aveva chiamato davanti al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Perugia dopo che era stata respinta l’istanza “volta ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla normativa in materia di Vittime del Dovere”, avanzata dopo l’aggressione da parte di un presunto spacciatore in fuga, “a seguito della quale riportava lesioni consistenti nella lussazione della spalla sinistra con segni di sofferenza della cuffia dei rotatori”.

Secondo il militare le lesioni erano connessi ai “rischi specificatamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all’espletamento di attività di soccorso”, pur se l’incidente si era verificato “durante un servizio volto al controllo, osservazione e pedinamento di un presunto spacciatore nell’ambito di una più ampia operazione di Polizia Giudiziaria, mentre l’episodio di resistenza a pubblico ufficiale cui fa riferimento il Ministero dell’Interno, si è verificato successivamente a tale data”.

Per il Ministero, invece, lo status di ‘Vittima del dovere’ “dispiega i suoi effetti precipui in ambito nazionale e non meramente in sede locale, cui segue, solo in via secondaria, l’erogazione di benefici di ordine economico patrimoniale”.

Prima di entrare nel merito della causa, però, i giudici amministrativi hanno esaminato la questione della giurisdizione, ritenendo che si tratti di un “diritto soggettivo” e non un “interesse legittimo”che riguarda “il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l’amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale”. Una questione che sposta la competenza al giudice ordinario, in questo caso “giudice del lavoro e dell’assistenza sociale”.

Da qui la decisione di demandare al giudice ordinario, fatti salvi tutti i diritti del militare.

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