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Martedì, 23 Aprile 2024
Cronaca Spoleto

Espulso per bullismo dalla scuola, i genitori chiedono 25mila euro di risarcimento per la bocciatura: "Traviato da un compagno cattivo"

Il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria dà ragione al preside e al consiglio d'istituto: "Decisione corretta, impensabile far frequentare le stesse aule a vittima e aggressore"

Portato sulla cattiva strada dal compagno “Lucignolo”, genitori chiedono 25mila euro alla scuola perché il figlio è stato espulso per bullismo e ha perso l’anno.

La vicenda è stata analizzata dal Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria al quale si sono rivolti i genitori dell’alunno, difesi dall’avvocato Paola Picchioni, chiedendo l’annullamento degli atti della scuola superiore dello Spoletino, cioè “la sanzione disciplinare dell’espulsione ... per atti gravi verificatisi ai danni di un altro” studente. Il consiglio d’istituto aveva, infatti, deciso per “la sanzione disciplinare di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico ed esclusione dello scrutinio finale”. I genitori hanno richiesto anche un risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale “in misura non inferiore a 10.000 euro”.

I genitori hanno sostenuto che “il figlio, prima dell’episodio contestato, ha sempre tenuto un comportamento corretto nella scuola, nel -OMISSIS- e fuori dall’ambiente scolastico, che nella vicenda che ha originato i provvedimenti impugnati lo stesso minore avrebbe agito sotto l’influenza negativa di un compagno scuola fortemente problematico e con trascorsi disciplinari, nei cui confronti era diffuso un senso di sudditanza psicologica, e che la condotta del proprio congiunto sarebbe stata di minore gravità rispetto a quella del compagno di scuola”. Nel ricorso si faceva richiamo alla “mancata adozione o, comunque, mancanza della pubblicazione, del regolamento di disciplina”, con “la previsione dei comportamenti suscettibili di sanzione disciplinare, delle sanzioni e degli organi competenti alla loro irrogazione”, si contestava il difetto di istruttoria e di motivazione nell’irrogare la sanzione, che le stesse non possano essere irrogate “per mancanze commesse fuori dalla scuola” oltre ad altre violazioni e mancanze amministrative da parte degli organi scolastici.

In attesa di un giudizio del Tribunale, però, i docenti avevano sottoposto lo studente allo scrutinio di fine anno, “all’esito del quale l’allievo aveva riportato giudizi insufficienti nella valutazione del comportamento (5 – “irrispettoso e non corretto verso gli altri”) e del rispetto del regolamento della scuola e della convivenza civile (4 – “singola violazione con sanzione D”) e, inoltre, gravi insufficienze (voto 4) in tre materie, insufficienze (voto 5) in due materie e “non classificato” in tre materie, oltre che in scienze motorie e sportive e in religione cattolica/attività alternativa”.

La bocciatura innescava un altro ricorso, basato sul fatto che l’alunno non aveva potuto seguire le lezioni, neanche da remoto , con ulteriore richiesta di risarcimento “in misura non inferiore a 15.000 euro”.

I giudici amministrativi hanno rigettato i ricorsi ricordando che il regolamento di istituto è pubblicato nel sito internet della scuola e che il documento prevede l’espulsione in casi gravi, adottato dal dirigente scolastico e ratificato dal Collegio degli educatori.

“Non meritano condivisione”, secondo i giudici, le altre “censure” della famiglia: “Al di là di ogni considerazione sulla storia pregressa dello studente, risulta dagli atti di causa che l’odierno ricorrente, sentito alla presenza del padre dalla dirigente scolastica il ... ha ammesso di aver commesso il grave fatto”. Per i magistrati va considerata anche “la preoccupazione espressa dai genitori della vittima e dalle famiglie degli altri studenti rispetto all’eventualità del ritorno a scuola degli autori dell’aggressione”, con i fatti che “sono stati descritti con particolari tali da rendere non irragionevole la grave decisione assunta dagli organi scolastici: si pensi ai passaggi relativi alle suppliche urlate dalla vittima ai propri compagni perché ponessero fine all’aggressione ed alla considerazione della prestanza fisica dell’odierno ricorrente, che gli avrebbe consentito di fermare la violenza dell’altro o, quanto meno, di rifiutarsi di proseguirne l’azione”.

Ne consegue il rigetto dei ricorsi dei genitori dell’alunno e la conferma delle decisioni della scuola.

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