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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Bollo auto, il Tar boccia la gestione affidata direttamente all'Aci: "La Regione doveva indire una gara. Risarcimento per la società esclusa"

I giudici amministrativi hanno preso atto della sentenza con la quale la Corte di Giustizia dell’Unione europea: "Illegittimo l’affidamento diretto all’ACI del servizio"

L’affidamento all’Aci del servizio di gestione del bollo auto viola le norme sulle gare d’appalto. Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso presentato da Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Creuso e Nicola De Zan, contro Regione Umbria, difesa dall’avvocato Natascia Marsala, e ACI – Automobile Club d’Italia, difeso dagli avvocati Lietta Calzoni e Francesco Guarino, per l’annullamento della deliberazione della Giunta della Regione Umbria n. 1584 adottata nella seduta del 28.12.2018, “per lo svolgimento in collaborazione delle attività inerenti la gestione della tassa automobilistica regionale” e di tutti gli atti conseguenti.

La società ricorrente ha sostenuto che lo schema di accordo di cooperazione per la gestione in collaborazione della tassa automobilistica regionale per il triennio 2019-2021 “dissimulerebbe un non consentito affidamento senza gara dei servizi connessi alla gestione della tassa automobilistica in favore dell’ACI, in violazione delle regole dell’evidenza pubblica” nazionali ed europee.

In seconda istanza sarebbe stato violato il principio che vuole l’affidamento del servizio di “accertamento o riscossione dei tributi” solo ad affidatario iscritto ad un albo specifico e l’ACI non è inserito in questo albo.

Da qui la richiesta di “declaratoria di illegittimità del disposto affidamento diretto della gestione della tassa automobilistica in favore dell’ACI e per la conseguente indizione di una gara ai fini dell’affidamento dei servizi in questione, nonché per il risarcimento per equivalente della mancata chance di partecipazione e di aggiudicazione per il tempo in cui risulterà non indetta la procedura di evidenza pubblica”.

I giudici amministrativi hanno preso atto della sentenza con la quale la Corte di Giustizia dell’Unione europea “ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto all’ACI del servizio” di gestione del bollo auto, rimarcando “il preminente interesse generale alla concorrenza sotteso alle norme sull’evidenza pubblica” e di rispetto “dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e – dall’altro – interessi degli operatori economici, quali principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità”.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con l’annullamento dell’affidamento, e anche sotto il profilo risarcitorio “è evidente che la violazione delle norme sull’evidenza pubblica conseguente all’affidamento diretto in favore di A.C.I. del servizio di gestione e riscossione della tassa automobilistica regionale, ha comportato la lesione della chance” per la società ricorrente. La quantificazione del danno deve considerare “la base del corrispettivo fisso pattuito in via forfetaria e di quelli a misura eventualmente versati nel corso e per effetto del rapporto. Su tale importo andranno computati rivalutazione ed interessi come per legge”.

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