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Cronaca

Bocciati al concorso da presidi ci provano con il Tar: primo scritto insufficiente, ma il secondo era buono

Per i giudici il concorso del 2011 è regolare: inutile procedere alla correzione delle altre prove se non si supera la prima

Il nuovo concorso per dirigenti della scuola è giunto alla fase finale con gli orali, ma in tribunale si discute ancora del concorso del 2011 e della conseguente graduatoria.

In particolare sette aspiranti dirigenti (i vecchi presidi) hanno fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale contestando “la graduatoria generale di merito relativa alla Regione Umbria del concorso per titoli ed esami per reclutamento di 2.386 dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria e per gli istituti educativi, di cui 35 per la Regione Umbria, indetto con bando del 13 luglio 2011” e tutti gli atti connessi, cioè compiti, votazioni, pubblicazione dei nominativi dei vincitori e le assegnazioni.

I sette aspiranti contestano, in particolare, il mancato inserimento “nella graduatoria generale di merito degli idonei per aver riportato un voto inferiore al minimo nella prima prova scritta”. Questo perché la commissione avrebbe “stabilito di non procedere alla correzione della seconda prova scritta a seguito dell’insufficienza riportata dai ricorrenti nella prima prova scritta”, di aver “stabilito criteri di valutazione delle prove scritte generici e non adeguati alla loro funzione, essendo stato previsto un range minimo e massimo di punteggio (tra 1 e 30) eccessivamente ampio” e di aver “altresì stabilito criteri eccentrici rispetto alla traccia assegnata”.

Secondo i giudici amministrativi è pacifico che “il principio in base al quale il voto numerico attribuito dalla commissione di un concorso pubblico esprime e sintetizza in modo adeguato il giudizio tecnico-discrezionale della commissione” e che nella documentazione non si riscontra un agire errato dei commissari nella “valutazione delle prove dei candidati” e nei parametri di correzione scelti. Infondata è anche la “dedotta eccentricità dei criteri di valutazione rispetto alla traccia assegnata”, anzi “la traccia delle prove è coerente sia con il contenuto indicato dal bando, sia con i criteri di giudizio determinati dalla commissione, attinenti alla correttezza formale e al contenuto degli elaborati”.

Quanto alla mancata correzione della seconda prova, la commissione ha agito bene in quanto i ricorrenti non avrebbero conseguito “alcuna utilità dalla correzione di detta prova atteso il mancato superamento della prima prova scritta”.

Sulla illegittimità “del decreto di assegnazione delle sedi” per i giudici non c’è alcun interesse da parte dei ricorrenti, è utile ricordare, “atteso il mancato superamento … delle prove concorsuali”.

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