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Cronaca Umbertide

Bar rumoroso, il Tribunale amministrativo: "Il proprietario è obbligato ad intervenire con la clientela"

Secondo i giudici il barista deve fare in modo che i clienti facciano meno rumore, fino a non servirli se non abbassano i toni

Il bar è troppo rumoroso e il Comune di Umbertide impone al titolare di ridurre le emissioni sonore, ma il barista si rivolge al Tribunale amministrativo regionale: “Sono i clienti che fanno rumore”. Affermando anche che il locale si trova in una zona ad “alta attività umana”, quindi il rumore è normale.

I giudici amministrativi, però, hanno seguito un principio già enunciato dalla Cassazione: “Gli schiamazzi e i rumori prodotti dagli avventori di un esercizio pubblico, suscettibili di disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, infatti, sono stati ricondotti non alle emissioni sonore prodotte, ordinariamente, da un qualunque esercizio nel quale si somministrino cibi e bevande e nel quale vengano tenuti servizi di intrattenimento musicale, quanto piuttosto a situazioni eccedenti le normali modalità di esercizio dell’attività intrinsecamente rumorosa”. In questo caso, quindi, spetta al titolare di un esercizio pubblico “l’obbligo giuridico di impedire gli schiamazzi o comunque i rumori prodotti, in maniera eccessiva, dalla propria clientela”, da attuarsi attraverso “le misure più idonee ad impedire che determinati comportamenti da parte degli utenti possano sfociare in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica”. Per il titolare corre l’obbligo di avvisare la clientela di non fare rumore, impiegare personale dedicato, somministrare bevande soltanto in recipienti non da asporto, in modo che vengano consumate all’interno del locale, al ricorso all’autorità di polizia e fino al non servire clienti rumorosi, allontanandoli dal locale.

Quanto al ricorso presentato dal titolare, assistito dagli avvocati Michele Maria Amici e Maurizio Barbagianni, non conta che l’Arpa abbia fatto i rilievi come se si trovasse in una zona a bassa residenzialità, in quanto bisogna tenere conto dell’esposto dei cittadini che risiedono sopra il bar. Che sia classe acustica III o IV, per i giudici amministrativi, nulla cambia in merito al disturbo della quiete.

Da qui il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del titolare del locale, obbligato anche a provvedere secondo l’ordinanza comunale in merito al rumore.

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