Energia troppo cara, azienda si ritira dopo aver vinto la gara di fornitura ad Umbra Acque
Il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria rigetta il ricorso contro l'aggiudicazione dell'appalto da quasi 10 milioni di euro
L’appalto per l’aggiudicazione del servizio di fornitura elettrica per Umbra Acque salta per “inadempimento dell’impresa aggiudicataria, l’attivazione di tutte le iniziative necessarie ai fini informativi nei confronti dell’ANAC e per recuperare i danni subiti e l’attivazione di apposita procedura di gara per affidare ad altro operatore economico l’appalto in oggetto” e la vicenda finisce davanti al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria.
Umbra Acque ha indetto la procedura per l’affidamento della fornitura di energia elettrica per l’anno 2022 per le necessità delle aziende con un valore a base d’asta della componente energia, soggetto al ribasso, di 9.200.000 di euro.
La gara sarebbe stata aggiudicata mediante asta elettronica sulla base del criterio del minor prezzo, previa verifica di eventuali anomalie. Il disciplinare prevedeva una fase preliminare all’asta elettronica, nella quale non si sarebbe proceduto all’aggiudicazione, ma le offerte presentate sarebbero state irrevocabili ed immediatamente vincolanti per gli offerenti. Nella stessa fase, la commissione di gara avrebbe provveduto a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate dagli offerenti e, in caso di esito negativo, a disporre le eventuali esclusioni.
Il disciplinare stabiliva che i prezzi offerti dal concorrente aggiudicatario sarebbero rimasti fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura e tali prezzi sarebbero stati applicati ai singoli contratti che lo stesso concorrente aggiudicatario avrebbe stipulato con ciascuna delle aziende per le quali era bandita la gara.
Durante il periodo di pubblicazione, alcuni operatori economici avevano segnalato, attraverso appositi quesiti, l’instabilità del mercato elettrico ed avevano chiesto di poter formulare offerte superiori all’importo stimato quale base d’asta di 9.200.000 di euro. A tale richiesta Umbra Acque aveva risposto favorevolmente.
A seguito della seduta telematica risultava che il miglior prezzo unitario medio offerto era stato quello proposto dalla società che poi ha fatto ricorso al Tar. La società in questione comunicava che, pur consapevole della irrevocabilità dell’offerta nel termine di 180 giorni dalla sua presentazione, il lungo periodo trascorso, in un momento storico caratterizzato dell’estrema volatilità dei prezzi, non consentiva alla società di confermare l’offerta formulata.
Umbra Acque rispondeva che l’offerta presentata aveva validità di sei mesi dalla scadenza del termine per la relativa presentazione e che fino a detto termine essa era vincolante ed irrevocabile, anche se nella prima fase di gara non si sarebbe proceduto ad aggiudicazione.
La società chiedeva alla stazione appaltante l’annullamento in autotutela della gara. Umbra Acque rifiutava e dichiarava la mancata aggiudicazione dell’appalto a seguito dell’inadempimento dell’impresa aggiudicataria e dava mandato ai competenti uffici aziendali di attivare tutte le iniziative previste dalla normativa ai fini informativi nei confronti dell’ANAC, di procedere all’incameramento della polizza fideiussoria e di attivare apposita procedura di gara per affidare la fornitura ad altro operatore economico, riservandosi di quantificare gli ulteriori danni conseguenti all’inadempimento dell’aggiudicataria.
Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso della società sotto tutti i punti di vista, sia perché presentato in ritardo rispetto alla scadenza dei termini di impugnazione sia per quanto riguarda presunte illegittimità commesse da Umbra Acque. Inammissibili e comunque irricevibili sono le doglianze relative alla mancanza di criteri di riequilibrio e quelle con le quali viene contestato il meccanismo che prevedeva che, in caso di mancata presentazione di offerte nell’asta elettronica, la gara sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente nella fase della prequalifica.