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Cronaca

Direttori nella sanità regionale, il candidato escluso dal bando ricorre al Tar: "Legge impone di valutare sempre i requisiti"

I giudici amministrativi demandano il caso al giudice ordinario con un nuovo ricorso

La giunta regionale ha riaperto i termini per la presentazione delle domande a direttori nell’area sanitaria (Aziende sanitarie e ospedaliere, la Regione Umbria riapre il bando per i direttori: come candidarsi), ma c’è anche chi ricorre al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria perché è stato “escluso dall’elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore amministrativo delle ASL locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale” in quanto non idoneo.

Il professionista, difeso dagli avvocati Francesca Clericò e Emiliano Strinati, ha presentato un ricorso contro la Regione Umbria, difesa dagli avvocati Anna Rita Gobbo e Catia Bertinelli, chiedendo l’annullamento della delibera della Giunta regionale n. 155 del 10.03.2021 con la quale si escludeva il candidato dall’elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore amministrativo delle ASL locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale.

Secondo i giudici amministrativi “nella fase della formazione dell’elenco di soggetti idonei a ricoprire l’incarico di direttore generale di azienda sanitaria”, l’ente pubblico deve solo inserire “nell’elenco tutti coloro che ne hanno i titoli, restando escluso l’esercizio di poteri discrezionali”. L’amministrazione deve controllare se la domanda è stata presentata nei tempi, se il candidato ha diploma di laurea ed esperienza dirigenziale. La controversia “nella quale l’aspirante all’inserimento nell’elenco dei candidati idonei al conferimento dell’incarico di direttore generale di azienda sanitaria locale lamenti che l’amministrazione regionale lo abbia illegittimamente escluso spetta all’autorità giudiziaria ordinaria”.

Nel caso specifico, quindi, “l’illegittimità del suo inserimento nell’elenco dei non idonei – o, comunque, del suo mancato inserimento in quello degli idonei” deve essere giudicato dal giudice ordinario e non dal Tribunale amministrativo regionale.

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