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Cronaca

Avvocata condannata per truffa ai danni dei clienti: salvata dall'emergenza Covid che fa scattare la prescrizione

La professionista era stata arrestata per una lunga serie di raggiri e appropriazione di denaro. Il suo caso era stato seguito da "Le Iene"

Avvocata “infedele” processata, più volte e nei tribunali di Perugia, Spoleto e Foggia, per il reato di truffa a danno dei propri clienti, viene salvata dalla prescrizione a seguito dello stop dei processi a causa del Covid.

Il legale è stato per lungo tempo al centro della cronaca giudiziaria per le accuse di truffa nei confronti dei clienti (venne anche arrestata e radiata dall’Ordine degli avvocati di Perugia e di Foggia), tanto che le vicende si accavallano e rimandano a diversi processi.

La professionista 57enne ha fatto ricorso per Cassazione 1965 contro l’ultima sentenza in ordine di tempo, quella del 15settembre del 2020 che confermava la condanna in primo grado a 2 anni e 9 mesi di reclusione per il reato di tentata truffa aggravata.

Nel ricorso si sostiene che sia stata fatta “una erronea applicazione” del “calcolo e alla decorrenza dei termini di prescrizione”, in quanto la Corte di appello di Perugia avrebbe “omesso di dichiarare estinto per prescrizione il reato” in quanto “non sarebbe applicabile al caso in esame la sospensione del termine per il periodo emergenziale, poiché non era in corso alcun termine processuale [...] e l'udienza di appello era stata fissata per la data del 15/09/2020”.

I giudici di Cassazione hanno deciso, invece, a favore dell’imputata in quanto “in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni” si applica “ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale”.

Nel caso in esame il processo era “pervenuto presso la Corte di appello di Perugia il 7/08/2019 è stato fissato per la prima volta per l'udienza del 15/09/2020”, quindi “non erano concretamente operanti termini procedurali per il compimento di un qualsivoglia atto processuale/alla data della definizione del procedimento in grado di appello” e alla data dell’udienza “il reato era ormai estinto per prescrizione già maturata alla data del 30 luglio 2020 tenuto conto dei tempi ordinari di prescrizione (anni sette e mesi sei considerata la intervenuta interruzione)”.

Da qui “l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione”.

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