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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Chiede il permesso di soggiorno per motivi di studio, ma non era neanche iscritto all'università

La difesa: iscrizione sanata ed esami sostenuti con l'Erasmus. Il Tar: test fatti valgono per gli anni precedenti

Chiede il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, ma risulta che non era neanche iscritto all’università. E la questura respinge la domanda.

Un cittadino israeliano, in Umbria per studiare, si è rivolto all’avvocato Gabriele Venceslai, per fare ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro il Ministero dell’Interno e la Questura di Terni, chiedendo l’annullamento del provvedimento con il quale è stato rigettato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, “stante la mancata iscrizione agli anni accademici 2014/15 e 2015/16 ed il conseguente non superamento di esami universitari in base alla normativa vigente”.

Lo studente riteneva il provvedimento ingiusto in quanto “l’amministrazione avrebbe opposto il diniego già dal mese di dicembre 2015 quando il ricorrente aveva in ogni caso conseguito per l’anno accademico 2014 e 2015 esami con l’approvato LLP/Erasmus” e per quanto riguardava l’iscrizione era stato tutto sanato in data 23.01.17. Quanto agli esami “lo studente deve sostenere due esami per ogni anno successivo al primo e che solo in caso di gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto”. E questa sarebbe stata la condizione per lo studente in questione.

Il collegio giudicante ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia del diniego impugnato, non avendo il ricorrente “sostenuto il numero minimo di esami universitari” così come previsto dai regolamenti universitari. Confermando la mancata iscrizione “all’anno accademico 2014/2015” e che “non ha sostenuto esami, mentre gli esami inseriti in carriera alla data del 16 dicembre 2014 sono stati riconosciuti in quanto sostenuti a seguito di partecipazione al bando Erasmus, per l’anno accademico 2013/2014”. Lo stesso dicasi per l’anno accademico 2015/2016, con il ricorrente che “non risultava regolarmente iscritto e non ha sostenuto esami, con ciò rendendo del tutto irrilevante la successiva regolarizzazione della propria posizione amministrativa per gli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016, non ravvisandosi comunque la condizione minima del superamento di almeno una verifica di profitto, onde applicare l’invocata disciplina di maggior favore prevista ... per le ipotesi della forza maggiore o dei gravi motivi di salute”.

Da qui la decisione di respingere il ricorso e condannare lo studente al pagamento delle spese processuali.

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