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Cronaca

Bollo auto, il Tribunale amministrativo regionale "boccia" l'assegnazione del servizio all'Aci

Per i giudici del Tar non si possono aggirare le norme comunitarie con l'affidamento diretto e senza gara d'appalto

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha annullato l’assegnazione da parte della Regione Umbria all’Automobile club d’Italia la gestione del servizio bollo auto e attività annesse alla gestione del parco mezzi circolante nella regione.

A proporre ricorso è stata la Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale S.p.A., ritenendo illegittima la “deliberazione della Giunta regionale Umbra n. 1232 del 10.12.2021, avente ad oggetto “Gestione della tassa automobilistica a partire dal 2022. Approvazione Indirizzi operativi”, nonché di tutti gli atti ad essa allegati o in essa citati, per quanto lesivi, ivi compresi il documento istruttorio, la proposta di deliberazione e i pareri favorevoli ivi richiamati”.

Il documento della Regione Umbria è finalizzato ad “avviare il processo di internalizzazione della gestione della tassa automobilistica mediante un sistema applicativo gestionale (N-Star) di nuova generazione da realizzarsi in co-progettazione e co-sviluppo con l’ACI e, al fine di assicurare la continuità della gestione della tassa automobilistica e di non esporre l’amministrazione regionale a pregiudizievoli conseguenze in termini di riscossione della tassa e di mancata assistenza nei confronti dei cittadini\contribuenti in attesa della messa a regime del nuovo sistema gestionale” e nel frattempo “decideva di continuare ad avvalersi per la gestione della tassa automobilistica per un periodo transitorio, quantificato presumibilmente in un anno, della collaborazione dell’ACI mediante il sistema gestionale SINTA”.

Secondo la Ge.Fi.l la Regione Umbria non ha tenuto conto della direttiva europea che consente “l’affidamento diretto, senza gara, dell’appalto dei servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica a un ente pubblico non economico che ha il compito di gestire il pubblico registro automobilistico”e per violazione dei principi di concorrenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e dei principi in materia di evidenza pubblica.

La Regione Umbria ha eccepito che la scelta è stata fatta “nell’ambito delle proprie insindacabili prerogative costituzionali, tra l’internalizzazione della gestione della tassa automobilistica e la messa a gara dei servizi inerenti la gestione del tributo”.

L’Aci ha eccepito il difetto di interesse di Ge.Fi.L., deducendo che la stessa non potrebbe trarre alcun vantaggio dall’eventuale annullamento degli atti impugnati, in quanto non si tratta di “un servizio contendibile sul mercato, ma l’integrazione degli archivi informatici dallo stesso articolo contemplati, ovvero il sistema informativo del PRA e gli archivi regionali delle tasse automobilistiche”.

Per i giudici amministrativi “in materia di affidamento di servizi pubblici, il sistema non legittima accordi tra amministrazioni aggiudicatrici al di fuori dell’eccezione alla regola dell’evidenza pubblica”. Ne consegue l’annullamento degli atti di assegnazione del servizio.

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