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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Chiede la restituzione di armi e munizioni, ma dopo 12 anni il Tar dice ancora "no": "Soggetto non affidabile"

A deporre sfavorevolmente un procedimento per droga e un reato quando era minore

Dodici anni fa gli è stata tolta la licenza di caccia e la possibilità di detenere armi. Adesso il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria conferma quel provvedimento: il soggetto non è affidabile.

L’uomo, difeso dall’avvocato Marzio Vaccari, si era visto revocare il permesso di detenzione di armi e munizioni nel 2010 a seguito della denuncia a carico ricorrente per spaccio di sostanze stupefacenti e la sottoposizione agli arresti domiciliari. Misura cautelare veniva revocata dal giudice per le indagini preliminari “ritenuta l’insussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, tenuto anche conto dello stato di detenzione del soggetto con il quale l’odierno ricorrente aveva intrattenuto rapporti”. Il procedimento penale per spaccio di sostanze stupefacenti veniva definito con la dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Il permesso di detenere armi e munizioni, però, non veniva revocato. Da qui il ricorso al Tar sostenendo la “mancata valutazione della sentenza del Tribunale penale di Perugia ... nonché della personalità e del comportamento del ricorrente”, sul quale “non pendono attualmente procedimenti penali e che dal certificato del casellario non risulta aver riportato condanne”.

Per i giudici amministrativi, però, il ricorso è infondato in quanto il procedimento della Prefettura è risultato corretto nel suo svolgimento, mentre per quanto riguarda l’affidabilità nel possesso di armi va seguita la giurisprudenza costante: “la detenzione di armi non costituisce un fatto ordinario, ma eccezionale, e può essere autorizzata in deroga al generale divieto di portare e detenere armi”. Valutazioni che devono seguire “la completa e perfetta sicurezza circa il ‘buon uso’ delle armi stesse (necessariamente anche con l'impiego di un'estrema prudenza), in modo tale da evitare qualsiasi dubbio o perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita anche, e prima di tutto, l'intera restante massa dei consociati (che si è adeguata alla regola generale e che, quindi, è priva di armi)”.

Nel caso in esame, per i giudici del Tar “il gravato provvedimento non appare censurabile, risultando ragionevolmente adottato per ragioni di cautela, prudenza e di salvaguardia della pubblica incolumità” in quanto dagli atti di causa emerge che “l’Amministrazione ha compiuto ulteriori accertamenti istruttori, richiamati nel provvedimento gravato, nell’ambito dei quali la Questura di Perugia, esprimendo il proprio parere sfavorevole, ha evidenziato che dalle risultanze emerse nell’ambito delle indagini svolte, è emerso l’oggettivo coinvolgimento del ... nel traffico di rilevante quantitativo di cocaina, finalizzato allo spaccio presso un noto locale notturno della Provincia”.

Dalle carte processuali è emerso anche che il ricorrente “è stato destinatario di avviso orale emesso dalla Questura della Provincia di Perugia” e che sussistono “sfavorevoli elementi e pregiudizi di pessima condotta in genere” iniziati già quando era minorenne. Quanto al procedimento penale per droga “non ricorrendo i presupposti per un’assoluzione nel merito” i giudici avevano optato per “la declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione”.

Da qui il giudizio di inaffidabilità nella custodia e nell’uso delle armi e il conseguente rigetto del ricorso.

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