Area di sosta per camper e roulotte irregolare? La Corte dei Conti fa chiarezza: nessun super danno erariale
Ipotizzato un danno erariale di 200mila euro per aver realizzato il parcheggio in alcuni terreni
Area camper di Preci, non c’è danno erariale. Per i giudici della Corte dei conti i soldi regionali sono stati utilizzati in maniera corretta.
La Procura contabile umbra aveva citato in giudizio tre persone, due dipendenti comunali e il direttore dei lavori, difese dagli avvocati Francesca Pasquino, Tiziana Stemperini e Massimo Marcucci, per il presunto indebito utilizzo di finanziamenti regionali per 200.000 euro nell’ambito di un progetto di riqualificazione dell’antico Mulino nel territorio del Comune di Preci, all’interno del Parco nazionale dei Monti Sibillini, con la realizzazione anche di uno spazio adibito alla sosta di roulotte e camper.
Secondo la Procura il progetto, finanziato dalla Regione Umbria, sarebbe stato realizzato su terreni privati anche dopo l’approvazione dei lavori e le tre persone avrebbero rilasciato il certificato di regolare esecuzione dei lavori, apposto il visto di regolarità tecnica e accertato e liquidato gli importi residui ancora dovuti dal Comune di Preci.
Per i giudici contabili, però, nel corso del tempo si è perfezionata la procedura di acquisizione dei terreni sui quali sorge l’area di sosta, tranne che per una particella in merito alla quale resta “comunque indimostrato il danno, trattandosi di una parte su cui non risulta essere stata costruita o realizzata alcuna opera con i finanziamenti regionali”.
Ne consegue “che, con riguardo a dette aree, non sussiste, in termini di concretezza e attualità, il danno erariale, in quanto il denaro pubblico, nella specie derivante da finanziamento regionale, risulta essere stato proficuamente utilizzato per la realizzazione di un’area pubblica di parcheggio camper e roulotte inserita in un percorso di valorizzazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini”.
Per questo la Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria, “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità ... dichiara la cessazione della materia del contendere”.