Gestione delle biblioteche universitarie, la decisione del Tar: "Domanda irregolare, non rispettati i requisiti di gara"
Per i giudici amministrativi il personale indicato non possedeva le qualifiche indicate nel bando. Subentra la seconda classificata
Biblioteche universitarie, il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria dà ragione all’Ateneo per l’affidamento dei servizi integrati di biblioteca dell'Università degli Studi di Perugia.
La Società Socioculturale Cooperativa Sociale, difesa dagli avvocati Francesco Augusto De Matteis e Marialaura Triches, ha presentato ricorso al Tar contro l’Università degli Studi di Perugia, difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, nei confronti della Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria, difesa dagli avvocati Alessandra Blasi e Franco Enoch, chiedendo l’annullamento della procedura di affidamento dei servizi integrati di biblioteca dell'Università degli Studi di Perugia che ha escluso la società ricorrente dopo essere risultata aggiudicataria.
Esclusione dovuta al “mancato possesso e alla mancata dimostrazione dei requisiti minimi richiesti a pena d’esclusione” nella parte in cui si prevedeva che “il personale destinato dall’appaltatore all’espletamento del servizio dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi”, cioè “aver maturato almeno un anno, anche non continuativo, di esperienza lavorativa pregressa in servizi o progetto analoghi a quelli oggetto del presente appalto, in biblioteche universitarie o specialistiche; - conoscenza della lingua inglese a livello base (livello A2 del Quadro europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue); conoscenze informatiche di base …”.
La società ricorrente ha contestato all’Ateneo l’esclusione “senza prendere in considerazione tutta la documentazione inviata” e i “documenti relativi ai 13 bibliotecari titolari”, “motivazione insussistente in ordine ai requisiti di cui gli operatori sarebbero stati carenti”.
La società che è subentrata nella gestione del servizio bibliotecario si è costituita in giudizio, affermando che “quand’anche l’esclusione dalla gara della ricorrente principale dovesse considerarsi illegittima nei termini accertati, quest’ultima non avrebbe comunque potuto aspirare all’aggiudicazione del servizio, stante l’erroneità della valutazione della propria offerta in ordine all’attribuzione di punteggi relativi ai propri operatori, di cui quattro titolari indicati privi dei requisiti minimi richiesti, non avendo maturato almeno un anno, anche non continuativo, di esperienza lavorativa pregressa in servizi o progetti analoghi a quelli oggetto del presente appalto, “in biblioteche universitarie o specialistiche” (cfr. primo motivo di ricorso incidentale), ed altri risultati addirittura inesistenti (cfr. secondo motivo di ricorso incidentale)”.
Secondo i giudici amministrativi, “le ditte concorrenti avrebbero dovuto indicare nell’offerta tecnica, a pena di esclusione dalla gara, l’elenco degli operatori nella propria disponibilità e in possesso dei requisiti minimi richiesti dal medesimo capitolato, specificando altresì, per ciascuno dei suddetti operatori, i requisiti dagli stessi posseduti ulteriori rispetto ai minimi, ai fini dell’attribuzione dei correlati punteggi. Il concorrente aggiudicatario avrebbe quindi dovuto comprovare il possesso effettivo dei suddetti requisiti dichiarati in offerta, allegando la relativa documentazione”.
Cosa che per i giudici la società ricorrente non avrebbe fatto, così come risulta dai documenti presentati. Ne consegue il rigetto del ricorso principale come infondato e improcedibile quello incidentale.