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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca Castiglione del Lago

Acquario del Trasimeno, battaglia in aula per l'appalto revocato, il mancato collaudo e le penali per i ritardi

La Cassazione rinvia alla Corte d'appello di Perugia per un nuovo giudizio nella vicenda tra il Comune di Castiglione del Lago e l'azienda costruttrice (ora in liquidazione)

Acquario del Trasimeno, la Cassazione accoglie il ricorso dell’azienda che aveva vinto l’ appalto e rimanda tutto in Corte d’appello civile a Perugia per una nuovo giudizio.

La società Sacied (ora in liquidazione) ha presentato un ricorso per Cassazione contro il giudicato della Corte d’appello di Perugia, citando il Comune di Castiglione del Lago, assistito dall’avvocato Mario Busiri Vici, contro la decisione dell’ente di revocare l’appalto per la costruzione dell’acquario del Trasimeno.

Nel corso dei primi due giudizi è stata esclusa “la risoluzione del contratto per inadempimento”, negata “l’applicazione della penale da ritardo”, applicato “varie detrazioni accertate dal collaudatore” e rigettate le domande della ditta “per il pagamento di opere non contabilizzate e interessi di mora”, rigettando “la domanda risarcitoria del Comune per errata posa di alcuni pannelli”, con compensazione dei “crediti derivanti dal saldo del corrispettivo a favore dell’impresa dai danni arrecati alla committente” con dichiarazione dell’estinzione della “garanzia fideiussoria”.

Contro tali decisione l’azienda ha presentato ricorso, contestando “la copertura transattiva della responsabilità per vizi delle opere eseguite ascrivibile all’accordo bonario del 4.7.2005 intercorso fra le parti”. Per la Cassazione questo motivo “appare manifestamente fondato: vi è difatti assenza grafica di alcuna motivazione al riguardo nella sentenza impugnata, mentre il controricorrente si difende nel merito della questione”.

Inammissibile il motivo di ricorso per “violazione e falsa applicazione ... del capitolato speciale di appalto”, in relazione al “ritardato pagamento”.

Con il quarto motivo di ricorso si “denuncia l’omesso esame di fatto storico e violazione e falsa applicazione dell’articolo 50 del capitolato speciale di appalto” in relazione “al ritardo nelle operazioni di collaudo e all’omesso esame di fatto decisivo al riguardo”.

Per i giudici di Cassazione sarebbe stata “del tutto ignorata l’esistenza di due verbali separati di ultimazione delle opere a cavallo dell’accordo bonario e il ritardo accertato”, pertanto “il ricorso deve essere accolto nel suo primo e quarto motivo, assorbito il secondo e inammissibile il terzo, con la correlativa cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità”.

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