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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Occupazione abusiva di alloggio pubblico, il giudice: "Non era per necessità". Coppia condannata

Secondo la Cassazione "l'occupazione non era stata fatta per sopperire ad esigenze temporanee come peraltro comprovato dalla permanenza all'interno dell'alloggio per diversi anni"

Nove anni sotto processo per occupazione abusiva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La coppia era stata condannata dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Assisi, il 21 febbraio 2012 in quanto ritenuti entrambi colpevoli di occupazione illegittima di alloggio popolare. La Corte d’appello aveva confermato la condanna, il 10 giugno 2019 dopo un rinvio della Corte di Cassazione, basandosi su un orientamento della Cassazione in tema di illecita occupazione di un alloggio popolare, laddove prevede che “lo stato di necessità può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, tanto più che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate”. Nel caso in esame, però, l’occupazione non era stata fatta per “sopperire ad esigenze temporanee come peraltro comprovato dalla permanenza all'interno dell'alloggio per diversi anni”.

La coppia ha presentato nuovamente ricorso in Cassazione ritenendo che non fossero stati presi in considerazione alcuni elementi, come la presenza di figli minori, le condizioni precarie della famiglia, la necessità di sopperire ai bisogni familiari, “tutte circostanze che avevano giustificato l'occupazione”, la mancate concessione delle attenuanti generiche e la prescrizione dopo tanti anni.

I giudici di Cassazione hanno ribadito non sussistere lo stato di necessità per l’occupazione, nonostante la presenza dei figli; mentre per quanto riguarda la concessione delle attenuati i giudicanti di appello hanno ritenuto ostativa la presenza di precedenti a carico della coppia. Quanto alla prescrizione, avendo fissato “il momento consumativo alla data della pronuncia di primo grado”, questa non è ancora trascorsa. Conferma della condanna, quindi, cui si aggiunge il pagamento delle spese processuali.

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