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Cronaca

"Pochi 18 euro per l'accoglienza dei rifugiati. Annullate l'appalto", ma il Tar boccia il ricorso

Secondo i giudici amministrativi è lo Stato a decidere i costi medi dei servizi, le cooperative o società devono decidere sulla sostenibilità

Diciotto euro per l’accoglienza dei richiedenti asilo sono pochi, la cooperativa chiede di annullare il bando, ma il Tribunale amministrativo boccia il ricorso: “Decidono lo Stato e la Prefettura”.

La cooperativa Famiglia Nuova Società aveva presentato un ricorso contro la Prefettura, chiamando in causa anche L'Aurora Società Cooperativa Sociale Onlus, Arcidiocesi di Perugia - Città della Pieve, Unitatis Redintegratio Società Cooperativa, L'Arca del Mediterraneo Onlus, A.V.E. Associazione di Volontariato Ecclesiale (ma non costituiti in giudizio), chiedendo l'annullamento “del bando e dei documenti” relativi alla “gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi”.

Secondo la società ricorrente, che “ha accolto 19 richiedenti con la modalità dell’accoglienza diffusa in una pluralità di singole unità abitative dislocate nel territorio della Provincia di Perugia e destinate ad ospitare un numero limitato di persone” contestava alla Prefettura di essersi attenuta “allo schema di capitolato di gara che il Ministero dell’Interno” in merito “ai relativi costi medi di riferimento dei servizi da rendersi in accoglienza da parte dell’operatore aggiudicatario”, laddove per i servizi di accoglienza “la stima del totale costo medio per il calcolo della base d’asta è stato fissato in 18 euro”.

Per la ricorrente la Prefettura avrebbe dovuto valutare il costo medio sulla “situazione concreta della provincia di Perugia, tramite una preliminare istruttoria e verifica delle effettive voci di costo, basandosi anche sullo storico dei servizi che pure si avvertiva l’esigenza di proseguire”. Cioè non i 18 euro stabiliti dal Governo, ma i 35 dei precedenti bandi. L’importo “a base d’asta indicato dalla Prefettura di Perugia sarebbe fuori mercato ed errato, perché non terrebbe conto di voci di spesa necessarie e sottostimerebbe gravemente alcune voci di spesa”.

I giudici amministrativi hanno rigettato i ricorso in quanto la società ricorrente avrebbe dovuto impugnare il decreto ministeriale che stabiliva i tagli e non la gara bandita dalla Prefettura. I giudici hanno anche ricordato che per impugnare un bando di gara è necessario aver partecipato alla gara stessa e semmai, solo all’esito, procedere all’impugnazione. Quanto ai costi, per i giudici, “l’utile derivante dall’esecuzione del contratto” non può essere messo in rapporto a precedenti contratti pubblici . Non è “l’appetibilità economica dell’appalto” il criterio dell’ente pubblico a governare le scelte amministrative. Semmai è la società che partecipa che deve valutare costi e benefici nella gestione di “beni o servizi”. Tanto più in questo caso, in cui “il prezzo posto a base d’asta dall’Amministrazione si allinea pacificamente al prezzo medio” indicato dal decreto ministeriale. “D’altro canto, la tesi di parte ricorrente circa l’insostenibilità economica dell’offerta per qualsiasi operatore economico è smentita, nei fatti, dalla circostanze che alla gara in oggetto hanno preso parte diversi operatori” concludono i giudici amministrativi.

Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese a favore del Ministero dell’Interno.

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