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Cronaca

Il muro della discordia, costruttore e Comune di Perugia in lite per 80mila euro

L'accordo di urbanizzazione prevedeva la realizzazione di una scarpata di contenimento, ma è stato costruito un muro senza variante al piano regolatore

Un muro come fonte di lite tra il Comune di Perugia e un consorzio di costruzione di una serie di villette. Motivo del contendere le spese sostenute dal costruttore, secondo lui sulla base dell’accordo di urbanizzazione, mentre per il Comune non sarebbero state comprese nell’accordo. Il primo vuole il rimborso, il secondo rifiuta.

La vicenda è così approdata davanti ai giudici del Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria. Il costruttore, assistito dall’avvocato Matteo Frenguelli, ha citato il Comune, difeso dagli avvocati Rossana Martinelli e Sara Mosconi, per “ottenere il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione di opere non dovute”, sostenendo che la “convenzione di lottizzazione” stabiliva la “realizzazione a carico dei ricorrenti lottizzanti delle opere di urbanizzazione” quantificate in 180.634.590 lire (93.289,98 euro).

Secondo il ricorrente tra le opere previste “in convenzione vi era anche a carico dei lottizzanti la costruzione di una viabilità di accesso ai lotti” e “la realizzazione di una scarpata atta a contenere la strada posta a monte del lotto stesso”. Ecco, il muro di contenimento sarebbe stato realizzato in sostituzione della scarpata a causa del paventato “rischio idrogeologico”. Da qui la richiesta di 84.634,52 euro a titolo di indebito oggettivo.

Il Comune di Perugia solleva l’eccezione di difetto di giurisdizione e riferendo che non si tratta di opere di urbanizzazione, ma “private spontaneamente realizzate dai ricorrenti per la sicurezza di un lotto, senza alcuna imposizione comunale”.

I giudici amministrativi hanno subito rilevato che “l’opera realizzata dai ricorrenti lottizzanti non è prevista nella convenzione di lottizzazione”e che la stessa non può dirsi “sostitutiva”. Il muro “non presenta nemmeno dal punto di vista oggettivo natura di opera di urbanizzazione primaria” e non può classificarsi neanche come “variante progettuale”. Anzi, il costruttore avrebbe dovuto chiedere la variante al Comune e procedere poi a costruire il muro.

Da qui la dichiarazione di difetto di giurisdizione, demandando la vicenda al giudice ordinario, fatto salvo “il principio della salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta al giudice privo di giurisdizione nel processo davanti al giudice che ne risulta munito”.

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