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Cronaca

Lido abusivo in riva al Trasimeno: il Comune ordina la demolizione di tettoie, pergolato e piantane per ombrelloni

Si tratta di opere di edilizia realizzate senza permesso. Il Tribunale amministrativo conferma l'ordinanza comunale

Una tettoia, un pergolato, una doccia, delle fioriere a protezione di alberi, un muretto che delimita l’area bar, diverse piantane fisse per ombrelloni sulla spiaggia a pratino e una recinzione. Sono le opere abusive che sono state realizzate dai proprietari di un lido a Torricella e che il Comune di Magione ha intimato di demolire.

I proprietari del lido hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, contestando l’ordinanza di demolizione perché “sarebbe carente sia di motivazione in ordine all’interesse pubblico perseguito, sia di istruttoria per mancata ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento”.

Il Comune di Magione ha disposto la demolizione di una “tettoia sul prospetto ovest dell’edificio adibito a servizi con struttura in legno su platea di forma irregolare per una superficie complessiva di circa 320 mq”, di un “pergolato sul prospetto nord dell’edificio adibito a servizi con struttura in legno”, di “container con pannelli sandwich”, ancora di “fioriere in muratura e muretto a protezione di un albero ad alto fusto” e di “18 piantane infisse al suolo per ombrelloni su terreno sistemato a prato”, oltre ad “una doccia in metallo” e un muretto che serve a delimitare “la corte del bar” e “una recinzione metallica con telo ombreggiante”. Opere che sarebbero state eseguite “in assenza del necessario permesso di costruire”.

I titolari del locale, invece, sostengono che la tettoia e pergolato “non avrebbero alterato lo stato del territorio, essendo perfettamente armonizzate con esso e realizzati con materiale (legno) tale da non impattare” con l’ambiente, mentre le altre opere sarebbero “beni funzionalmente collegati all’edificio principale in modo da non potersi le due cose separare senza che ne derivi l’alterazione dell’essenza e della funzione dell’insieme” oppure di “manufatti diretti a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee inquadrabili tra l’attività di edilizia libera”.

I giudici amministrativi, dopo aver chiarito che le opere contestate “non sono riconducibili a quelle oggetto dei precedenti provvedimenti concessori in sanatoria” (cioè quelle “attestanti invero una situazione di persistente abusivismo edilizio solo in parte regolarizzata nel corso del tempo”), hanno ritenuto che si tratta di “abusi edilizi realizzati in difetto dei necessari titoli abilitativi su ambito territoriale sottoposto a vincolo paesaggistico” per i quali non si può far valere la funzionalità volta a “soddisfare esigenze stabili nel tempo”, ma che aumentano “in modo permanente la superficie commerciale adibita ad attività di ristorazione ed intrattenimento, con conseguente incidenza sul carico urbanistico’’.

Quindi le opere sono da demolire, ad “eccezione delle piantane in calcestruzzo, delle fioriere in muratura e della recinzione metallica con telo ombreggiante, in quanto facilmente amovibili e prive di opere murarie a carattere permanente”. I giudici hanno, però, compensato le spese.

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