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Superbonus 110, come sono cambiate le regole dopo il 15 Aprile

I cantieri rallentano in tutta Italia, i costi delle materie prime lievitano grandemente. Ecco come il Governo ha posto rimedio alla situazione

Ormai chi si è avventurato nella ristrutturazione di casa lo sa: la data del 30 giugno è un punto fondamentale per accedere alle detrazioni fiscali relative al superbonus edilizio del 110%. INfatti il 30 giugno è il termine entro il quale occorre che il 30% dei lavori siano finiti per quanto riguarda le villette unifamiliari. Tra le novità dell'ultima ora, il governo apre alla proroga del cosiddetto vincolo Sal. Pur con tutte le cautele del caso, il sottosegretario al ministero dell'economia, Federico Freni, ha confermato, rispondendo a un’interrogazione in commissione Finanze, che la proroga dei termini del superbonus sarà inserita nel primo provvedimento utile dopo l’approvazione del Def. L'emendamento per far cadere il vincolo Sal del 30% per le villette unifamiliari è stato presentato all’interno del decreto "bollette" da tutto l'arco parlamentare di maggioranza. Il governo ha dato parere favorevole, dunque, ma ora si devono reperire nuove risorse per coprire la misura, si parla di una cifra attorno ai 500 milioni di euro.

Per questo motivo il vincolo della percentuale minima (30%) sullo stato di avanzamento dei lavori per le case tipo villette potrebbe venire prorogato fino a ottobre o addirittura a fine 2022.

Non ci sono invece cambiamenti per il vincolo sui condomini che potranno concludere i lavori entro il 31 dicembre 2023. Per queste tipologie di immobili il superbonus proseguirà a scartamento ridotto per i due anni seguenti: con detrazione al 70 per cento nel 2024 e al 65 per cento nel 2025. Va fatta però una importante eccezione, che riguarda tutte le abitazioni ubicate nei comuni colpiti da eventi sismici dal 2009: per queste il superbonus sarà del 110 per cento fino al 2025.

Tutti i problemi del superbonus

Facciamo un bilancio del superbonus. L’attività dei cantieri sta rallentando ovunque e l'aumento dei costi delle materie prime comporta in molti casi il largo superamento non solo dei costi dei preventivi, ma anche dei tetti di spesa previsti dalla normativa. Inoltre le regole più stringenti su sconto in fattura e cessione del credito varate dopo le truffe per richieste di crediti su lavori inesistenti o per cifre gonfiate all’inverosimile, stanno portando molti condomini a ripensare le loro scelte. A incidere c'è anche la ritrosia delle banche nella cessione del credito, fondamentale per il superbonus: i sequestri dovuti all'attività delle indagini anti frode hanno paralizzato l’attività di acquisto dei crediti e le verifiche richieste hanno reso l'operazione sempre meno conveniente. Insomma: il meccanismo si è inceppato.

Un nuovo decreto pubblicato in gazzetta ufficiale ha cercato di ovviare alla situazione, ridefinendo i nuovi massimali dei lavori relativi al Superbonus e ai bonus edilizi a partire dal 15 aprile. Allegata al decreto, vi è la tabella con la definizione dei costi massimi specifici agevolabili per alcune tipologie di beni, che andranno indicati nelle asseverazioni necessarie per la fruizione del Superbonus 110% e degli altri bonus relativi ai lavori di edilizia.

Ecco che cosa è cambiato. Come detto, il nuovo decreto del Mite fissa i tetti massimi (non omnicomprensivi) da tenere in considerazione nelle asseverazioni della congruità delle spese per gli interventi relativi al Superbonus 110% e per gli altri interventi edilizi che si possono avvantaggiare di un bonus (Ecobonus, Superbonus, bonus casa, bonus facciate e colonnine di ricarica elettrica), sia in fruizione diretta della detrazione, sia nel caso di cessione del credito o sconto in fattura.

  • Per la riqualificazione energetica si va da 960 a 1.200 euro al metro quadro, in base alla zona climatica dove sorge l’edificio;
  • Per le strutture opache orizzontali per l’isolamento delle coperture sono 276 euro al metro quadro per l’esterno, 120 per l’interno, 300 per la copertura ventilata; per l’isolamento dei pavimenti sono 144 euro al metro quadro per l’esterno, 180 per l’interno;
  • Per le strutture opache verticali per l’isolamento delle pareti perimetrali, in base alla zona climatica, si va dai 180 ai 195 euro al metro quadrato per l’esterno, da 96 a 104 euro per l’interno e da 240 a 260 euro per la parete ventilata; 
  • Per la sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi a seconda delle zone climatiche, si va da 660 a 780 euro al metro quadro per il serramento e da 780 a 900 euro per il serramento più chiusura oscurante;
  • Per l'installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione (276 euro al metro quadro);
  • Per gli impianti a collettori solari 900 euro al metro quadro per quelli scoperti, 1,200 euro per piani vetrati e 1.500 per quelli sotto vuoto e a concentrazione;
  • Per gli impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione, se l’intervento comporta il rifacimento del sistema di emissione esistente si va da 216 fino a 240 euro per Kwt;
  • Per gli impianti con micro-cogeneratori 3.720 euro a kWe per motore endotermico, 30 mila euro a kWe per celle a combustibile);
  • Per gli impianti con sistemi ibridi, solo se l’intervento comporta il rifacimento del sistema di emissione esistente 1.860 euro a kWt;
  • Per gli impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili, solo nei casi in cui l’intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente si va da 420 a 540 euro a Kwt a seconda della dimensione;
  • Per gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore (1.200 euro fino a 150 litri di accumulo; 1.500 euro oltre i 150 litri di accumulo;
  • Per l'installazione di tecnologie di building automation (60 euro a metro quadro).

I costi sopra indicati vanno considerati al netto dell’Iva, delle prestazioni professionali, delle opere relative all’installazione e alla manodopera. I costi di interventi che non sono compresi nell’elenco dell’Allegato al decreto, l’articolo 3 ha disposto che il tecnico abilitato per la certificazione debba riferirsi ai listini prezzi predisposti dalle Regioni o dalle Province autonome, o ai listini delle Camere di commercio competenti per il territorio dove si trova l’immobile oggetto dell’intervento. I nuovi massimali si si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, quindi a partire dal 15 aprile 2022.

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